FAQ & Manuali

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – DOMANDE FREQUENTI


Al fine di rendere più agevole l'accesso ai servizi a Dipendenti iscritti, Aziende, Consulenti e Studi, Fondo Est ha predisposto un elenco di F.A.Q. le cui risposte hanno lo scopo di chiarire le disposizioni contenute nel regolamento e semplificare le modalità di fruizione dei servizi offerti.

 

Dipendenti iscritti - Prestazioni Fondo Est

Il Fondo rimborsa integralmente entro il massimale annuo le spese per:

  • Chemioterapia
  • Radioterapia
  • Dialisi

In tali aree rientreranno tutte le voci di terapia, le prestazioni dell’equipe medica oncologica e ogni prestazione direttamente correlata alla somministrazione della terapia medesima (es. posizionamento cateteri). Inoltre rientreranno i farmaci chemioterapici antineoplastici autorizzati alla vendita in Italia, rimborsabili nel rispetto del limite del massimale d’area.

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)

 

  • Copia della certificazione medica attestante la patologia per la quale viene effettuata la terapia

 

  • Copia della prescrizione medica della terapia, con l’indicazione del numero di sedute

 

  • Copia del documento di spesa, indicante le singole voci di dettaglio

La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 6.000,00 per iscritto.

No, per le prestazioni previste dalla garanzia “Chemioterapia, Radioterapia e Dialisi” non puoi prenotare direttamente con Fondo Est.  Puoi effettuare la prestazione presso professionisti di tua fiducia, anche privati, presentando successivamente la richiesta di rimborso.

Le prestazioni di Diagnostica che si possono prenotare presso le strutture della rete convenzionata SiSalute per Fondo Est sono quelle indicate nell’elenco “Diagnostica” del "Piano Sanitario ad erogazione diretta Fondo Est". Gli accertamenti diagnostici non presenti nell’elenco, vengono garantiti esclusivamente se sostenuti tramite SSN, pagando quindi il ticket sanitario. Sono esclusi gli accertamenti odontoiatrici ad eccezione di quelli presenti nell’area odontoiatrica ad erogazione UniSalute.

 

Nel momento della prenotazione di una prestazione di Diagnostica in una struttura convenzionata SiSalute per Fondo Est, devi essere in possesso della prescrizione medica, contenente la patologia presunta o accertata. Ricordati che non saranno accettate le prescrizioni con la dicitura “controllo” se non c’è l’indicazione della patologia per la quale si effettua la prestazione.

Ottenuta l’autorizzazione alla prestazione, la franchigia è di € 35,00. Questa deve essere versata alla struttura sanitaria dove si effettua l’esame.  

Ti occorre:

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)

 

  • Copia della prescrizione medica indicante la patologia presunta o accertata

 

  • Copia del ticket SSN

 

 

È previsto rimborso delle prestazioni di Diagnostica solo se effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale. A partire dal 1/1/2024, il Fondo rimborsa integralmente i ticket sanitari ammessi a rimborso.

 

No, non è previsto il rimborso di prestazioni effettuate privatamente (no libera professione, no intramoenia).

No, in questo caso non è previsto alcun rimborso. Per effettuare le prestazioni in convenzione devi contattare preventivamente Fondo Est ed ottenere l’autorizzazione da parte di SiSalute.

Il massimale di spesa annuo è di 6.000,00 €.

Il rimborso è previsto esclusivamente nei casi di seguito indicati:

  1. Infortunio o evento traumatico certificato da Pronto Soccorso o struttura sanitaria che abbia effettuato il primo soccorso entro 48 ore dall’evento
  2. Particolari patologie:
  • Ernie discali o protrusioni (attestate dal referto di Risonanza Magnetica o Tac)
  • Lombalgia da sovraccarico certificata da prescrizione medica
  • Ictus cerebrale 
  • Neoplasie
  • Forme degenerative encefaliche o midollari
 

Il massimale di spesa annuo per la Fisioterapia è di €500,00.

Le prestazioni fisioterapiche ammesse a rimborso sono quelle indicate nell’elenco “Fisioterapia” del "Piano Sanitario ad erogazione diretta Fondo Est".

Sarà possibile effettuare la fisioterapia prevista dal Piano Sanitario sia in centri pubblici che privati. Il rimborso delle fatture per prestazioni effettuate privatamente verrà calcolato a seduta, secondo gli importi indicati nel Piano Sanitario, consultabili nella sezione “Fisioterapia”. In caso di ticket sanitario il rimborso sarà integrale.

Fisioterapia a seguito di infortunio

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della certificazione attestante l’infortunio rilasciata da Pronto Soccorso o da struttura sanitaria entro 48 ore dall’evento traumatico
  • Copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste
  • Copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di trattamento e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa emesso da medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione

 

Fisioterapia per ernie discali o protrusioni e lombalgia da sovraccarico

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • In caso di ernie discali e protrusioni, copia del referto di Risonanza Magnetica (RM) o Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
  • Copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste
  • In caso di lombalgia da sovraccarico, per documenti di spesa emessi dal 1/1/2024, certificazione tramite prescrizione medica
  •  In caso di risoluzione chirurgica vertebrale per ernia discale, copia della documentazione medica attestante la data dell’intervento stesso
  • Copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di fisioterapia e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa emesso da medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione

 

Fisioterapia per ictus celebrale, neoplasie e forme degenerative encefaliche o midollari

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della certificazione medica attestante la natura della patologia, rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata
  • Copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste
  • Copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di fisioterapia e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa emesso da medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione

No, per le prestazioni fisioterapiche non puoi prenotare direttamente con Fondo Est.  Puoi scegliere di effettuare le prestazioni presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso le strutture private di tua fiducia e poi chiedere il rimborso.

Il Fondo Est mette a disposizione degli iscritti, una tantum, un plafond di spesa di:

€ 6.000,00 per invalidità con grado compreso tra 80% e 90%
€ 8.000,00 per invalidità con grado compreso tra 91% e 100%
 

I destinatari delle prestazioni previste sono gli iscritti cui è stata approvata durante il periodo della copertura:

  1. Invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali certificata dall’INAIL, di grado uguale o superiore all’ 80%
  2. Invalidità per patologia certificata dall’INPS, di grado uguale o superiore all’80%.

I destinatari di queste garanzie sono i lavoratori iscritti al Fondo che hanno maturato i requisiti in seguito ad un evento (patologia o infortunio) insorto dopo il 1° gennaio 2014.

Le prestazioni previste sono: 

 

TIPO DI PRESTAZIONE  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Prestazioni sanitarie di tipo diagnostico/terapeutico e infermieristico domiciliari e/o ambulatoriali, purché collegate alla patologia (cioè finalizzate al monitoraggio della patologia medesima o all’eventuale recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati 
Prescrizione medica 
Documento di spesa 
 
Prestazioni di fisioterapia purché collegate alla patologia (cioè finalizzate all’eventuale recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati 
Prescrizione medica 
Documento di spesa
Presidi e ausili sanitari (acquistati e/o noleggiati) 
Prescrizione medica 
Documento di spesa
Presidi finalizzati al supporto per deficit motori 
(es. servo scala, veicoli per supporto movimenti, ecc.) 
 
Documento di spesa
Consulenza psicologica effettuata da psicologo abilitato 
Sedute di psicoterapia 
Visita psichiatrica 
Visita neurologica 
 
Prescrizione medica 
Documento di spesa
Personale di supporto per le normali attività quotidiane (badanti, colf)
Documento di spesa

 

No, per le prestazioni previste dalla garanzia “invalidità” non puoi prenotare direttamente con Fondo Est. 

Puoi effettuare la prestazione presso professionisti di tua fiducia, anche privati, presentando successivamente la richiesta di rimborso.  
 

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’Iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della domanda d’invalidità dalla quale si evinca la data di presentazione
  • Copia certificazione Inail/Inps attestante l’invalidità e il relativo grado
  • Copia della documentazione medica dalla quale si evince la data d’insorgenza della patologia
  • Copia della prescrizione medica
  • Copia della documentazione di spesa

 

Per il personale di supporto per le normali attività quotidiane (colf/ badante) la documentazione di spesa richiesta è:

  • Prospetto di retribuzione rilasciato dal datore di lavoro dal quale si evinca: a. Nome e Cognome del lavoratore (colf/badante) b. Numero ore lavorate c. Retribuzione oraria d. Totale retribuzione percepita e. Importo contributi versati f. Firma per ricevuta del lavoratore (colf/badante)
  • Ricevuta attestante il versamento dei contributi all’INPS

 

Il contributo viene erogato su una singola fattura, una volta ogni 36 mesi, nei limiti di €90,00.

Il rimborso viene concesso ogni 36 mesi, su una singola fattura per lenti e occhiali.
Se viene riscontrata dall’oculista una variazione di almeno 1.5 diottrie sferiche e/o cilindriche su un singolo occhio puoi chiedere un nuovo rimborso, a patto che siano trascorsi 12 mesi dalla data dell’ultima fattura liquidata.

 

È previsto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di lenti a contatto/occhiali per difetti visivi sia da vicino che da lontano.

 

No, non è previsto il rimborso per occhiali a fini estetici e per la sola montatura.

Ti occorre:
 
  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della prescrizione dell’oculista attestante le diottrie sferiche e /o cilindriche mancanti. Nel caso in cui il difetto visivo sia isolato da vicino sarà accettata la prescrizione dell’ottico. Saranno ritenute valide prescrizioni rilasciate fino a 24 mesi antecedenti la data della fattura
  • Copia del documento di spesa relativo all’acquisto
 

Il pacchetto Patologie Osteoarticolari a partire dal 1/1/2024 è attivabile esclusivamente per:

  • sindrome del tunnel carpale
  • sindrome del canale di Guyon (ultimo tratto del nervo ulnare)
  • sindrome del tunnel tarsale
  • dito a scatto
  • tendinite del flessore della mano
  • tendinite dell’estensore della mano
  • epicondilite
  • epitrocleite
  • sindrome di De Quervain (tenosinovite stenosante)
  • capsulite adesiva
  • lesione/infiammazione della cuffia dei rotatori
  • tendinite del sovra spinoso
  • borsite della spalla
  • artrite/Periartrite scapolo omerale o spalla
  • sindrome di Morton/metatarsalgia
  • varici Arti Inferiori
  • gonalgia
  • coxalgia

A partire dal 1/1/2024, attivando questo pacchetto si potrà ottenere il rimborso dei seguenti trattamenti fisioterapici:

  • Massoterapia individualizzata
  • Luce infrarossa
  • Ultrasuoni
  • Magnetoterapia
  • Laser Terapia
  • Tecarterapia
  • Ipertermia
  • Drenaggio linfatico manuale (DML)
  • Elastocompressione

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso per via postale)
  • Copia della certificazione medica attestante la natura della patologia, rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata. Certificazioni attestanti la patologia rilasciate prima di tre mesi rispetto all'inizio del piano di cura non saranno accettate
  • Copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste
  • Copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di trattamento e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione

Per pacchetti di riabilitazione e controllo si intende una serie di prestazioni finalizzate alla riabilitazione e al controllo per alcune patologie e stati fisiologici.

• Pacchetto 1: Riabilitazione patologie osteoarticolari
• Pacchetto 2: Riabilitazione post partum
• Pacchetto 3: Post menopausa
 

I pacchetti non sono cumulabili. Per ogni anno civile sarà possibile attivare uno solo dei tre pacchetti e si potranno effettuare esclusivamente le prestazioni previste per il pacchetto prescelto.

Sarà possibile effettuare le prestazioni previste dal pacchetto scelto sia in centri pubblici che privati. Il rimborso delle fatture per prestazioni effettuate privatamente verrà calcolato secondo i limiti/costi per seduta, indicati nel "Piano Sanitario ad erogazione diretta Fondo Est", consultabili nella sezione “Pacchetti di Riabilitazione e Controllo”. In caso di ticket sanitario il rimborso sarà integrale.

Il massimale di spesa annuo è di € 500,00.

 

Il pacchetto Riabilitazione Patologie Patologie arto superiore e inferiore, valido fino al 31/12/2023, è attivabile esclusivamente per:

  • sindrome del tunnel carpale
  • sindrome del canale di Guyon (ultimo tratto del nervo ulnare)
  • sindrome del tunnel tarsale
  • dito a scatto (tendinite della mano)
  • sindrome di De Quervain (tenosinovite stenosante)
  • capsulite adesiva
  • lesione/infiammazione della cuffia dei rotatori
  • tendinite del sovra spinoso
  • borsite della spalla
  • artrite/Periartrite scapolo omerale o spalla
  • sindrome di Morton/metatarsalgia
  • varici Arti Inferiori

 

 

Fino al 31/12/2023, attivando questo pacchetto si potrà ottenere il rimborso dei seguenti trattamenti fisioterapici:

 

  • Massoterapia individualizzata (manumedica fino al 31/12/2021)
  • Luce infrarossa
  • Ultrasuoni
  • Magnetoterapia
  • Laser Terapia
  • Tecarterapia
  • Ipertermia
  • Drenaggio linfatico manuale (DML)
  • Elastocompressione

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso per via postale)
  • Copia della certificazione medica attestante la natura della patologia, rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata. Certificazioni attestanti la patologia rilasciate prima di tre mesi rispetto all'inizio del piano di cura non saranno accettate
  • In caso di risoluzione chirurgica, copia della documentazione medica attestante la data dell’intervento stesso.
  • Copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste
  • Copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di trattamento e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione

Attivando questo pacchetto si potrà ottenere il rimborso di alcuni trattamenti fisioterapici effettuati entro e non oltre i sei mesi dalla data del parto:

 

  • Ginnastica Post Partum                   
  • Riabilitazione del pavimento pelvico 

 

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia di una certificazione, rilasciata da un medico o da una struttura sanitaria, che indichi l’espletamento del termine della gravidanza
  • Copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste
  • Copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di fisioterapia e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa emesso da medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione

Attivando questo pacchetto si potrà ottenere il rimborso delle seguenti prestazioni:

  • Riabilitazione del pavimento pelvico
  • Ginnastica medica
  • Visita ginecologica (max 1/anno)
  • MOC (max 1/anno)

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est compilato in ogni suo campo (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia di una certificazione, rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista, attestante lo stato di menopausa
  • Per i trattamenti fisioterapici previsti dal pacchetto: copia della prescrizione medica rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista, indicante il tipo di trattamento fisioterapico e il numero di sedute richieste. Per la visita ginecologica e la MOC: copia della prescrizione medica dettagliata, rilasciata dal medico “di base” o dallo specialista
  • Copia della documentazione di spesa. Per i documenti di spesa relativi alle prestazioni fisioterapiche: copia della fattura con indicazione del numero di sedute, del tipo di fisioterapia e dell’importo unitario per seduta. È necessario che il trattamento sia effettuato da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa emesso da medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione
 

Nel pacchetto maternità sono comprese:

 

• 4 visite ostetrico ginecologiche/controlli ostetrici (6 in caso di gravidanza a rischio, che eventualmente va certificata). È inclusa tra queste anche la visita anestesiologica;

• Ecografie;

• Analisi clinico chimiche;

• Analisi microbiologiche;

• Indagini genetiche.

Il massimale previsto per la presente garanzia è pari a €1000,00 ad evento (l’arco temporale che intercorre dalla data dell’ultima mestruazione alla data presunta parto).

 

Ti occorre:
 
  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia del certificato di gravidanza
  • Copia del ticket SSN o della fattura
  • Copia della scheda di dimissioni SDO (per chiedere l’indennità di ricovero)
 

Sì, sono rimborsabili integralmente entro il massimale di spesa previsto.

Sì, sono rimborsabili integralmente entro il massimale di spesa previsto.

No, per il Pacchetto Maternità non puoi prenotare direttamente con Fondo Est.

Puoi scegliere di effettuare le prestazioni presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso le strutture private di tua fiducia e poi chiedere il rimborso.

Oltre al massimale annuo, in occasione del parto effettuato in strutture pubbliche o private, il Fondo prevede un’indennità pari a €80,00 per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 7 notti.
L'indennità è erogata con gli stessi criteri anche in caso di ricovero per aborto spontaneo o aborto terapeutico e ai fini del rimborso vengono considerate le notti di ricovero.

Ti occorre:
 
  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’Iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della prescrizione medica attestante la necessità dell’utilizzo dei presidi e ausili ortopedici con l’indicazione della patologia che l’ha generata;
  • Copia della fattura o dello scontrino nel quale sia indicato il prodotto acquistato o noleggiato e, nei casi in cui dallo scontrino non si evinca la tipologia del prodotto, sarà necessario inviare anche una dichiarazione del venditore timbrata e sottoscritta, indicando il prodotto acquistato o noleggiato.
 

Il Fondo rimborsa le spese nella misura dell’80%, lasciando a carico dell’Iscritto uno scoperto pari al 20%, fino ad un massimale annuo di €3.000,00.

 

Ortesi per piede Es.: plantare, supporto calcaneare, ortesi di stabilizzazione della caviglia, ecc.
Calzature ortopediche su misura  
Apparecchi ortopedici per arto inferiore Dispositivi per prevenire e correggere le deformità dell’arto inferiore e dell’anca: non è un dispositivo atto alla deambulazione
Apparecchi ortopedici per arto superiore Dispositivi per prevenire e correggere le deformità dell’arto superiore
Ortesi spinali Dispositivi rigidi/semirigidi. Es.: corsetto 3 punti, corsetto di declinazione, corsetto per scoliosi, a tre valve, ecc.
Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio Es.: ginocchiera elastica, ginocchiera elastica con foro rotuleo, dispositivi di trazione elastomerici, con cinghie di trazione, cavigliere ortopediche,  elastiche, bivalva, pneumatiche, stampelle canadesi, tripodi, ecc.
Carrozzine  
Accessori per carrozzine  
Ausili per il sollevamento  Sollevatori mobili, sollevatori a soffitto

 

Sono ammessi a rimborso massimo 2 presidi della stessa tipologia.

No, in caso di nuove richieste di rimborso per la stessa tipologia di prodotto la prescrizione medica dovrà essere sempre rinnovata.

In questo caso sarà necessario allegare anche una dichiarazione del venditore (timbrata e sottoscritta) che attesti la tipologia del prodotto.

Rientrano in questa area rimborsuale tutti i ticket pagati per accertamenti diagnostici non inclusi nell’area “Diagnostica” e i Ticket di Pronto Soccorso, eccetto quelli di natura odontoiatrica. 

Ti occorre:

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della prescrizione medica indicante la patologia presunta o accertata
  • Copia del ticket SSN

 

 

 

A partire dal 1/1/2024, il Fondo rimborsa integralmente i ticket ammessi a rimborso.

Il massimale di spesa annuo è di 500,00 €.

Puoi prenotare tutte le visite specialistiche effettuate da personale sanitario in possesso di specializzazione riconosciuta dalla vigente legislazione. La visita odontoiatrica con ablazione del tartaro è erogabile esclusivamente una volta all’anno nell’ambito della prevenzione odontoiatrica. Per prenotarla contatta il numero verde 800.016.648 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

Nel momento della prenotazione di una visita specialistica in una struttura convenzionata SiSalute per Fondo Est, devi essere in possesso della prescrizione medica, contenente la patologia presunta o accertata. Ricordati che non saranno accettate le prescrizioni con la dicitura “controllo” se non c’è l’indicazione della patologia per la quale si effettua la prestazione.

Ottenuta l’autorizzazione alla prestazione, la franchigia è di € 20,00. Questa deve essere versata alla struttura sanitaria dove si effettua la visita.

 Ti occorre:

  • Modulo di richiesta rimborso Fondo Est (necessario esclusivamente qualora l’iscritto decida di inviare la richiesta di rimborso in via postale)
  • Copia della prescrizione medica indicante la patologia presunta o accertata
  • Copia del ticket SSN

È previsto rimborso delle prestazioni delle Visite Specialistiche solo se effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale. A partire dal 1/1/2024, il Fondo rimborsa integralmente i ticket sanitari ammessi a rimborso.

 

No, non è previsto il rimborso di prestazioni effettuate privatamente (no libera professione, no intramoenia).

No, in questo caso non è previsto alcun rimborso. Per effettuare le prestazioni in convenzione devi contattare preventivamente Fondo Est ed ottenere l’autorizzazione da parte di SiSalute.

Il massimale di spesa annuo è di 700,00 €.

Dipendenti Iscritti - Prestazioni UniSalute

  • Prevenzione Odontoiatrica
  • Avulsioni
  • Prestazioni di implantologia
  • Prestazioni di Ortodonzia
  • Accertamenti Diagnostici Odontoiatrici

Sì, il Fondo Est provvede al pagamento delle spese per prestazioni ortodontiche.

Il massimale annuo previsto per le prestazioni di ortodonzia è di €700,00.

Il Fondo Est provvede al pagamento delle prestazioni per impianti osteointegrati e le relative corone fisse.

Le prestazioni di implantologia sono garantite esclusivamente nel caso in cui l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato da Unisalute per Fondo Est, previo contatto telefonico con la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde 800.016.648 (lun-ven 8.30-19.30).

A seconda del numero di impianti necessari sono previsti diversi massimali di spesa, specificati nella tabella di seguito riportata.

Si specifica che i nuovi massimali sono applicabili esclusivamente sui preventivi odontoiatrici emessi dal 01/01/2023.

 

N° impianti previsti nel piano di cura Importo erogabile
1 € 1.100,00
2 € 2.200,00
3 € 3.300,00
4 € 3.800,00
5 € 4.300,00
6 o più impianti € 5.100,00

 

 

Sì, il Fondo Est provvede al pagamento delle prestazioni di avulsione (estrazione semplice) fino ad un massimo di 4 denti l’anno.

Le prestazioni di avulsione sono garantite esclusivamente nel caso in cui l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato da Unisalute per Fondo Est, previo contatto telefonico con la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde 800.016.648 (lun-ven 8.30-19.30).

Le prestazioni di prevenzione odontoiatrica sono garantite esclusivamente nel caso in cui l’Iscritto si avvalga di strutture sanitarie e personale convenzionato da Unisalute per Fondo Est, previo contatto telefonico con la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde 800.016.648 (lun-ven 8.30-19.30).

Gli accertamenti diagnostici odontoiatrici, previsti dal Piano Sanitario ad erogazione Unisalute, sono:
  • Ortopantomografia
  • Rx endorali
  • Dentalscan
 

Gli accertamenti diagnostici si possono prenotare presso le strutture della rete convenzionata UniSalute per Fondo Est contattando il numero verde 800.016.648 (lun-ven 8.30-19.30). In questo caso è prevista una franchigia di € 35,00 a carico dell’iscritto.

In alternativa, a partire dal 1/1/2024, il Fondo prevede il rimborso integrale dei ticket sanitari ammessi al rimborso.

 

Il massimale annuo previsto per gli accertamenti diagnostici è di €400,00.

No, in questo caso non è previsto alcun rimborso. Per effettuare le prestazioni in convenzione è necessario contattare preventivamente il numero verde UniSalute per Fondo Est ed ottenere l’autorizzazione necessaria.

No, non è previsto il rimborso di prestazioni odontoiatriche effettuate privatamente (no libera professione, no intramoenia).

Una volta all’anno puoi sostenere gratuitamente i pacchetti di prevenzione di seguito indicati:

  • Prevenzione di base
  • Prevenzione Cardiovascolare (per uomini e donne dai 40 anni di età)
  • Prevenzione Oncologica Colon-Retto (per uomini e donne dai 40 anni di età)
  • Prevenzione Malattie Respiratorie (per uomini e donne dai 40 anni di età)
  • Prevenzione Oncologica Cute
  • Prevenzione Oncologica Prostata (per uomini dai 45 anni di età)
  • Prevenzione Oncologica Utero (per donne dai 40 anni di età)
  • Prevenzione Oncologica Seno (per donne dai 40 e dai 50 anni di età)

Per effettuare le prestazioni previste dai pacchetti, non occorre essere in possesso della prescrizione medica.

Per approfondimenti consulta il "Piano Sanitario ad erogazione Unisalute" o contatta la Centrale Operativa di UniSalute al numero verde 800.016.648.

Per effettuare la prenotazione:

  • accedi all’area riservata MyFondoEst nella sez. “Prenota una prestazione presso una struttura convenzionata”
  • contatta la Centrale Operativa Unisalute al numero 800.016.648 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30

 

 

 

In caso di Ricovero per Intervento Chirurgico o Grave Evento Morboso è necessario contattare la Centrale Operativa di UniSalute al numero verde 800.016.648, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Il massimale annuo erogabile è di 90.000,00 €.

L’elenco degli interventi è disponibile sul Piano Sanitario “2024 - Guida alle Prestazioni Sanitarie erogate da Unisalute” o contattando la Centrale Operativa Unisalute al numero 800.016.648 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

L’elenco dei gravi eventi morbosi è disponibile sul Piano Sanitario “2024 - Guida alle Prestazioni Sanitarie erogate da Unisalute” o contattando la Centrale Operativa Unisalute al numero 800.016.648 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Per attivare le prestazioni di Ospedalizzazione Domiciliare a seguito di malattia è possibile consultare il Piano Sanitario “2024 - Guida alle Prestazioni Sanitarie erogate da UniSalute” o contattando la Centrale Operativa UniSalute al numero 800.016.648 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Dipendenti Iscritti - Versamento Volontario

L’importo del versamento volontario individuale è pari a 12 euro mensili pro‐capite.

In caso di sospensione per brevi periodi, il pagamento avverrà in un'unica soluzione, che verrà calcolata dal sistema informatico, in base alle informazioni fornite dal lavoratore. In caso di Naspi, che può avere una durata massima di 24 mesi, si potrà scegliere il pagamento in più ratei.

Il pagamento potrà essere effettuato con MAV o con carta di credito.

Il MAV stampabile dal sistema Co.Re. è un Mav Elettronico Bancario On-Demand e dunque può essere pagato ESCLUSIVAMENTE SU CIRCUITO BANCARIO (con esclusione di Poste Italiane, Banco Posta e ricevitorie), sia nella modalità on-line attraverso l'home banking personale (basta trascrivere il codice identificativo del MAV e l'importo), oppure presso qualsiasi sportello bancario (anche diverso dalla propria filiale di riferimento) in contanti.

Si ricorda che la ricevuta di pagamento ‐ unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, attestante che Fondo EST opera negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 ‐ potrà essere utilizzata dal lavoratore per usufruire della deduzione dal reddito di lavoro dipendente. L’art. 51, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008”, nel limite ivi stabilito di euro 3.615,20.

Nel caso in cui un lavoratore, che ha effettuato il versamento volontario, fosse successivamente assunto da un’azienda, anch’essa tenuta al versamento al Fondo Est, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal datore di lavoro, potranno essere stornati, su richiesta del lavoratore, inviando un email a  versamentovolontario@fondoest.it

Dipendenti Iscritti - Info Generiche

Puoi effettuare le prenotazioni attraverso una delle seguenti modalità:

  • accedendo all’Area Riservata MyFondoest nella sezione > “Prenota una prestazione presso una struttura convenzionata”
  • contattando la Centrale Operativa di Fondo Est al numero 06.51.03.11 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Puoi effettuare le prenotazioni attraverso una delle seguenti modalità:

  • Accedendo all’area riservata MyFondoest nella sezione > “Prenota una prestazione presso una struttura convenzionata”
  • Contattando la Centrale Operativa UniSalute per Fondo Est all800.016.648 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

No, devi preventivamente effettuare la richiesta di prenotazione e attendere l’autorizzazione:

  • utilizzando il servizio di prenotazione on line presente nell’area riservata MyFondoest nella sezione > “Prenota una prestazione presso una struttura convenzionata”
  • contattando la Centrale Operativa di Fondo Est per visite specialistiche e prestazioni di Diagnostica, al numero 06.51.03.11, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
  • contattando la Centrale Operativa di UniSalute al numero verde 800.016.648, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 per accertamenti diagnostici odontoiatrici, odontoiatria, ortodonzia, prevenzione e ricoveri per interventi chirurgici o grave evento morboso ed ospedalizzazione domiciliare per malattia o infortunio, servizi di assistenza a seguito di neoplasia maligna

Per richiedere la prenotazione è necessario essere in possesso della prescrizione medica indicante la patologia presunta o accertata.

No, in questo caso non è previsto alcun rimborso. Per effettuare le prestazioni in convenzione devi contattare preventivamente SiSalute (per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica) o UniSalute (per prevenzione, odontoiatria e interventi chirurgici) e ottenere l’autorizzazione.

 
Puoi effettuare una richiesta di rimborso accedendo dal sito www.fondoest.it all’area riservata MyFondoest e caricando le tue richieste on line.
In alternativa puoi tramettere la documentazione via posta ricordandoti che:
 
Dovrai trasmettere a Fondo Est le richieste di rimborso per: Dovrai tramettere a Unisalute le richieste di rimborso per:

- Agopuntura

- Chemioterapia, Radioterapia e Dialisi

- Fisioterapia

- Invalidità

- Lenti e occhiali

- Pacchetti riabilitazione e controllo

- Pacchetto maternità

- Presidi e ausili medico ortopedici

- Ticket per visite e accertamenti diagnostici

 

- Ricovero in istituto di cura per Intervento Chirurgico o Grave Evento Morboso. Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia

- Diagnostica odontoiatrica        

 

 
 
L’indirizzo al quale trasmettere le richieste di rimborso indirizzate a Fondo Est è: Fondo Est - Ufficio Liquidazioni, Via Cristoforo Colombo 137 – 00147 Roma (RM)
 
• L’indirizzo al quale trasmettere le richieste di rimborso indirizzate a UniSalute è: UniSalute Spa - Fondo Est - Rimborsi Clienti - Via Larga 8 - 40138 Bologna (BO)
 

 

Hai tempo un anno dalla data del documento di spesa. 

Aziende e Società di Consulenza

L’iscrizione a Fondo Est è obbligatoria per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (sia part time che full time) e gli apprendisti. Sono esclusi quadri, titolari di azienda, collaboratori e soci.

Per quanto riguarda i giornalisti che versano i contributi previdenziali all’Inpgi, a cui viene applicato uno dei contratti di lavoro afferenti a Fondo Est, possono optare volontariamente per l’adesione alla Casagit. Nel caso in cui un lavoratore con qualifica di giornalista venisse inserito nelle liste dipendenti si intenderà che ha deciso di non avvalersi di questa opzione e verrà iscritto a Fondo Est.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del dei Pubblici esercizi e della ristorazione collettiva e quello delle Agenzie di viaggio prevede che possono essere iscritti i dipendenti con contratto a tempo determinato iniziale superiore a 3 mesi. Mentre il contratto degli ortofrutticoli e agrumari prevede la possibilità di iscrizione per i dipendenti con contratto a tempo determinato iniziale uguale o superiore a 5 mesi.

L’art. 41 del Dlgs n. 81 del 2015 ha stabilito che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Hanno, pertanto, natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato tutte le tipologie nelle quali il contratto di apprendistato può essere articolato, ossia:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Ne deriva quindi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente Regolamento del Fondo, che debbono essere iscritti tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non essendovi tipologie escludibili da quelle elencate nella norma.

 

Possono essere iscritti ad Est i dipendenti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento (Confcommercio; Confcommercio Salute; Fipe; Fiavet; FruitImprese; Assofarm; Confederazione Italiana dello Sport; Ancef; Filcams, Flai e Sic Cgil; Fisascat Cisl; Uiltucs e Uilcom Uil), delle organizzazioni collaterali collegate, compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 300 del 1970. 

Inoltre, possono essere iscritti i lavoratori il cui contratto, pur non facendo parte di quelli summenzionati, fa esplicito richiamo e rinvio agli stessi.

L’azienda può essere censita da un gestore loggato su Co.Re. o direttamente dal sito web Fondo Est, sezione Aziende.

  • Effettuare l’accesso a Co.Re.;
  • accedere al menu Aziende e Periodi > Aziende;
  • scegliere la voce “Censisci azienda manualmente” oppure “Upload massivo aziende” (se si vogliono iscrivere le ditte con il file xml aziende o con file Excel scaricabile) dal menu in alto a destra (icona a forma di “+”)

oppure

  •   il soggetto che vuole iscrivere un’azienda a Fondo Est va sul sito portale Fondo Est, nelle sezioni Aziende e Consulenti, ed accede ad una pagina Co.Re. che contiene la funzione Crea Azienda.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

È la parola con la quale si identifica la persona fisica che si occupa della gestione del Fondo Est sul portale self service Co.Re.

L’Amministratore di società di consulenza è il professionista responsabile di una società di consulenza, studio professionale o centro servizi incaricato dalle aziende clienti, a svolgere operazioni per proprio conto sulla piattaforma di Fondo Est.

Il Delegato di società di consulenza è la persona, impiegato o collaboratore, incaricato formalmente dalla società di consulenza, studio professionale o centro servizi, ad operare sulla piattaforma di Fondo Est per conto delle aziende iscritte.

Il Referente azienda è la persona, impiegato interno all’azienda, autorizzata dalla stessa ad operare sulla piattaforma di Fondo Est.

Per effettuare il censimento di un Referente Azienda si può procedere in due modi:

  • Censimento spontaneo - L’utente accede al sito internet di Fondo Est dove trova le indicazioni per gestire l’azienda e clicca sul bottone “Censimento Referente Azienda”. In questo caso l’utenza non viene agganciata a nessuna azienda già censita in Co.Re. ma dovrà richiedere l’aggancio dell’azienda successivamente al censimento.

  • Da e-mail inviata ad Azienda - All’azienda arriva una e-mail contenente il link per l’aggancio dell’Azienda in qualità di Referente. Dopo aver aperto il link di aggancio all’Azienda come Referente, nel caso in cui l’utente non fosse in possesso di un’utenza come Referente potrà crearla e percorrere il processo a step che verrà visualizzato. In questo caso l’utenza viene agganciata direttamente all’azienda a cui è stata inviata l’e-mail con il link di aggancio Referente azienda.

Il percorso a step per il censimento richiederà:

  • Dati anagrafici: Nome, Cognome e Codice Fiscale personale.

  • Contatti aziendali ed username: e-mail aziendale del Referente (e-mail di lavoro che verrà usata come username e per le comunicazioni con il Fondo).

  • Telefono/cellulare aziendale.

A questo punto il sistema Co.Re. verificherà che non sia presente un’altra utenza con la stessa email.

Se l’utenza sarà corretta si procederà al riepilogo ed ai consensi (presa visione del regolamento e della privacy), verrà inviata l’email contenente il link per impostare la propria password e verrà mostrato il messaggio di avvenuto censimento.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Il codice numerico richiesto si trova:

  • nella scheda anagrafica Società di Consulenza– Codice Identificativo (per Amministratori di SdC e Delegati)

  • nella scheda anagrafica Azienda – Codice Azienda (per Amministratori di SdC, Delegati e Referenti Azienda)

Non saranno validi codici identificativi assegnati in fase di registrazione di Amministratore di SdC, Delegato e Referente Azienda.

Nel caso in cui un’azienda effettui un versamento con F24 e compili contestualmente gli Uniemens dei dipendenti, il cui codice contratto corrisponda ad uno dei contratti previsti dal Fondo, l’azienda verrà iscritta d’ufficio.

Successivamente verrà inviata una comunicazione per email/PEC con istruzioni per il completamento del censimento.

Se non dovesse essere presente né indirizzo email né PEC, il sistema Co.Re. verifica la presenza di un indirizzo postale proveniente da dati Inps o da dati Registro Imprese e, se presente, verrà inviata una comunicazione per posta ordinaria che fornirà le istruzioni per poter accedere al processo di “Censimento Referente Azienda”.

L’utente accede al sistema Co.Re., dove trova le indicazioni per censire una società di consulenza e clicca sul bottone “Censisci Società di consulenza”.

Si avvia un percorso a step.

  • Dati societari: dovrà indicare i dati societari della Società di Consulenza (da qui in poi SdC)

  • Sede: inserimento delle informazioni relative alla sede legale della SdC

  • Contatti: inserire le informazioni di contatto della SdC

  • Riepilogo: viene mostrato il riepilogo dei dati inseriti ed un messaggio che informa che verrà inviata una mail alla PEC della SdC indicata nella pagina per l’autorizzazione all’iscrizione e per la delega di gestione.

Nella email  è contenuto il link monouso ad una pagina web per il censimento dell’Amministratore SdC.

Nota bene: il censimento dell’Amministratore SdC è un passaggio obbligatorio per il completamento dell’iscrizione della SdC stessa.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Una volta censita la Società di Consulenza sul sistema Co.Re., utilizzando il link ricevuto sulla PEC (vedi Faq precedente), l’Amministratore di Società di Consulenza potrà indicare i suoi dati anagrafici e di contatto aziendale, procedendo così a creare la sua utenza personale. Verrà inviata una mail di conferma e la richiesta di impostare una password per il suo account.

Ultimati questi passaggi, l’Amministratore della Società di Consulenza, potrà entrare in Co.Re. ed iniziare ad operare sul profilo dell’SdC, censire i suoi Delegati, censire nuove aziende e chiederne la gestione.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Il censimento di uno o più Delegati può essere effettuato esclusivamente da parte dell’Amministratore SdC già censito, che, dopo aver effettuato il login a Co.Re., cliccando sulla voce di menu Delegati, accede alla pagina Utenti gestori. Sarà visibile un bottone “+” in alto a destra dove si potrà sceglie la funzione “Censisci Delegato”.

In questa pagina l’Amministratore SdC compila i dati anagrafici del delegato che vuole censire:

  • Nome del Delegato
  • Cognome del Delegato
  • E-mail aziendale del Delegato
  • Codice Fiscale del Delegato

Successivamente, il sistema invia una e-mail di notifica all’indirizzo inserito dall’Amministratore SdC che contiene il link per il completamento del censimento utente delegato.

A questo punto il soggetto indicato come Delegato accede alla propria casella di posta, apre l’e-mail di censimento come delegato e dovrà cliccare sul link per accedere al processo di censimento sul sistema Co.Re.

Si aprirà una pagina che mostrerà gli stessi campi inseriti dall’Amministratore, di cui sopra, e cioè:

  • Nome
  • Cognome
  • Codice Fiscale personale
  • Contatti aziendali

Alla conferma da parte del Delegato, il sistema invia l’email al delegato contenente il link per impostare la propria password e mostra il messaggio di avvenuto censimento. Verrà inoltre inviata una PEC di notifica alla SdC che ha creato il profilo del Delegato.

Una volta impostata la password, il Delegato potrà accedere al sistema e lavorare tutte le aziende che l’Amministratore della SdC deciderà di assegnargli.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Per poter revocare la delega di una azienda, bisogna andare al menù Aziende e periodi > Aziende, individuare l’azienda, accedere alla Scheda azienda, accedere poi alla pagina Gestori associati e dal pulsante in alto a destra scegliere la funzione “Interrompi gestione azienda”.

Co.Re. mostrerà un messaggio di dichiarazione di interruzione gestione, in base al tipo di utente gestore che sta procedendo alla richiesta: se il gestore è un Amministratore SdC o un Delegato, si procede con lo sgancio dell’azienda da tutta la Società di Consulenza; se il gestore è un Referente azienda, si procede con lo sgancio dello stesso dall’azienda.

Questo processo può essere effettuato esclusivamente da parte dell’Amministratore SdC che, previo login, avvia la funzione “Associa / disassocia delegati”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Quando il sistema restituisce questo tipo di errore significa che l’azienda che si vuole censire risulta già censita e Co.Re mostra un messaggio di errore generico invitando il soggetto a contattare Fondo Est all’email contributi@fondoest.it; l’utente in questo caso, può annullare e modificare i dati o terminare il processo cliccando su “Esci”. In tal caso è necessario richiedere l’aggancio dell’azienda tramite la funzione “Aggancia aziende a società di consulenza” presente all’interno dell’area riservata del gestore (Amministratore SdC, Delegato o Referente azienda), che sta richiedendo l’associazione, dal menu in alto a destra (icona a forma di “+”).

Nel caso questa richiesta venga effettuata dal gestore Delegato, l’aggancio dell’azienda verrà effettuato sotto il profilo dell’SdC e successivamente dovrà essere l’Amministratore SdC ad agganciare l’azienda al Delegato attraverso la funzione “Associa /disassocia Delegati”. Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Dalla pagina di elenco “Aziende”, cliccando sul pulsante in alto a destra “+” e scegliendo la funzione “Richiedi aggancio azienda”, si avvia un percorso a step.

Il processo può essere utilizzato sia da un Referente Azienda che da un Amministratore SdC o da un Delegato (di seguito identificati con il termine “gestore”). Nel caso di un Amministratore SdC o delegato (di seguito, se riferito ad entrambi, identificati con il termine “gestore SdC”), la richiesta di aggancio viene fatta a nome della Società di Consulenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Per “Gestione Condivisa” si intende che ci sono più Società di Consulenza (SdC) che sono gestori di una singola azienda; questa modalità può essere richiesta ad esempio per quelle aziende che hanno più matricole INPS gestite da Società di Consulenza diverse.

Per “Gestione Esclusiva” si intende il caso di unica Società di Consulenza (SdC) che gestisce in toto una singola azienda.

Scegliendo “Gestione condivisa”, la società di consulenza selezionata si aggiungerà alle altre che gestiscono l’azienda.

In alternativa, selezionando “Gestione esclusiva”, tutte le altre società di consulenza associate all’azienda verranno rimosse.

Nota bene: in caso di “Gestione condivisa” per questioni di privacy, il primo gestore non potrà visualizzare i dati personali del secondo gestore e viceversa.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Per gestire con una sola username e password più aziende, è necessario effettuare preventivamente l’iscrizione del profilo come Società di Consulenza (profilo valido sia per il censimento del singolo consulente che per il censimento di studi associati) e censire all’interno l’Amministratore di SdC ed eventuali Delegati. Successivamente sarà possibile censire una nuova azienda all’interno della propria area riservata mediante l’apposita funzione di “Censisci azienda manualmente”.

Per poter mettere in delega al nuovo profilo SdC le aziende già censite in Fondo Est, si dovrà, invece, richiedere l’aggancio delle aziende attraverso la funzione “Richiesta aggancio azienda”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

La Dashboard è uno strumento che ha l’obiettivo di guidare le lavorazioni, fornendo una rappresentazione aggregata dello stato delle aziende, dei periodi o delle attività relative all’utilizzatore.

I filtri permettono di analizzare situazioni specifiche e dai grafici è possibile atterrare in pagine di elenco che riportano i dettagli del grafico.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.6 - Dashboard

 

L’una tantum è la quota – a carico dell’azienda – di iscrizione del lavoratore a Fondo Est, il cui pagamento è dovuto, una sola volta, al momento della prima iscrizione del lavoratore stesso.

 

Gli importi e modalità di pagamento sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono pertanto differenti.

 

CCNL Modalità Importo

TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

D.M.O.

IMPIANTI SPORTIVI

AUTOSCUOLE

ATTIVITA' FUNEBRE

FIORI RECISI

SOCIO-SANITARIO

La quota una tantum è dovuta solo all’atto dell’iscrizione dell’azienda. Più precisamente, le aziende che si iscrivono per la prima volta al Fondo, pagheranno la quota una tantum per ogni lavoratore in forza nel mese d’iscrizione. Andranno esclusi i lavoratori già iscritti in precedenza al Fondo. L’obbligo del pagamento viene così assolto e, nel caso di nuove assunzioni nei mesi successivi, non dovrà essere pagata alcuna quota. € 30,00

PUBBLICI ESERCIZI RISTORAZIONE COLLETTIVA

AGENZIE TURISTICHE E TOUR OPERATOR

La quota una tantum è dovuta per ogni nuovo lavoratore che non sia mai stato iscritto a Fondo Est.

€ 8,00 (part time)

€ 15,00 (full time)

FARMACIE SPECIALI La quota una tantum è dovuta per ogni nuovo lavoratore che non sia mai stato iscritto a Fondo Est. € 30,00
ORTOFRUTTA La quota una tantum è dovuta per ogni nuovo lavoratore che non sia mai stato iscritto a Fondo Est. € 15,00

Se il dipendente in questione appartiene ad uno dei contratti tra Turismo, Ortofrutticoli/Agrumari o Farmacie speciali e il sistema non calcola tale quota, vuol dire che il dipendente è stato iscritto in precedenza al Fondo (da un’altra azienda o dalla stessa in periodi precedenti).

Si veda, invece, la faq precedente nel caso in cui il dipendente appartenga al contratto Terziario, distribuzione e servizi, Distribuzione moderna organizzata, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività funebre, Fiori recisi, Settore assistenziale socio-sanitario.

Se il sistema calcola nuovamente la quota Una Tantum per un dipendente già presente nei periodi precedenti è necessario accertarsi che il dipendente stesso non abbia variato il codice fiscale.

Il calcolo della quota Una Tantum per tali contratti è, infatti, basato sul codice fiscale del dipendente. Pertanto, due diversi codici fiscali sono considerati come due diversi dipendenti. In questo caso è necessario contattare tempestivamente l’ufficio contributi all’indirizzo e-mail del vostro referente o, se non si conosce, mandare una mail a contributi@fondoest.it 

Vi ricordiamo che nei nuovi tracciati XML validi per la comunicazione delle liste dipendenti, vi è il campo che va valorizzato, se noto, nel caso di cambio di codice fiscale da parte dell'iscritto; il campo dovrà riportare l'informazione relativa al vecchio CF dell'iscritto.

Il Regolamento del Fondo Est consente per tali periodi (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore) la sospensione del pagamento dei contributi.

Attenzione: nel caso in cui il Contratto collettivo nazionale di lavoro preveda una quota a carico del dipendente, va sospeso sia il contributo ordinario che quello a carico dipendente.

In questi casi i lavoratori, per il periodo di sospensione dal lavoro, possono usufruire del “Versamento Volontario” (leggere F.A.Q. della sezione versamento volontario o art. 3 del Regolamento o Circolare 2/2010)

Al termine della sospensione, l’azienda dovrà riprendere i versamenti, reinserendo il/i dipendente/i nelle liste, che vengono inviate mensilmente per via telematica, con le modalità previste su Co.Re. (inserimento manuale da liste precedenti, file Excel, file Xml).

Per la corretta gestione delle sospensioni si legga la faq “Cosa devo fare in caso di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa) per uno o più dipendenti?”.

L'art. 17 del Testo unico sulla maternità e la paternità (Dlgs 151 del 2001) prevede l'estensione dell'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, in presenza di gravi complicanze o qualora le condizioni ambientali o di lavoro possano essere pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. Trattandosi pertanto di un periodo di astensione obbligatoria, il contributo al Fondo è dovuto.

Il mese contributivo non può essere frazionato e, pertanto, il contributo mensile del mese di cessazione va versato per intero indipendentemente dal giorno in cui la cessazione stessa ha luogo.

Il Regolamento del Fondo Est (art. 4.2) prevede che il contributo relativo al mese di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato debba essere pagato interamente.

Come previsto dal Regolamento (art. 4.2), nel caso di lavoratore part time, che completi l’orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e/o lavoratore - nel caso di aziende del Terziario, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi o Settore socio-sanitario -, verserà il 100% della contribuzione. Annualmente le aziende potranno richiedere al Fondo, ognuna per la propria quota parte, il conguaglio delle somme versate in eccesso, che verranno inserite sotto forma di credito nel Salvadanaio delle aziende (per la funzione del Salvadanaio si rimanda al Manuale Gestori vol. 3 – Partitario), dopo che gli Uffici avranno verificato la regolarità contributiva di entrambe le aziende, utilizzando l'apposito modulo.

Si specifica che nel caso di aziende del Terziario, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi o Settore socio-sanitario, dove vi è il pagamento del contributo da parte del lavoratore, la richiesta di rimborso per le aziende dovrà essere accompagnata obbligatoriamente da quella del lavoratore per poter essere evasa. In caso contrario non sarà presa in considerazione.

Per maggiori dettagli si veda la circolare n. 4/16 del 10 novembre 2016 oppure contattare il referente dell’Ufficio Contributi o inviare una mail a contributi@fondoest.it

 

Anche il lavoratore può richiedere la restituzione della propria quota parte, previo accertamento della regolarità contributiva. Queste somme verranno restituite tramite storno bancario direttamente al dipendente, utilizzando l'apposito modulo.

Va richiesto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i contributi (es. per l’anno 2022 la scadenza è il 30 giugno 2023), pena la decadenza.

Sì, il contributo ordinario versato dal datore di lavoro, così come il contributo del lavoratore, nei contratti previsti, va segnalato nella busta paga.

Le prestazioni di assistenza sanitaria sono erogate per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario” (es. gennaio 2017, la copertura assicurativa parte dal 1° luglio 2017), salvo specifica deliberazione del Fondo stesso.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2017, per i lavoratori assunti, iscritti o re-iscritti al Fondo dopo tale data, il diritto alle prestazioni è stato anticipato di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario” (es. gennaio 2023, la copertura assicurativa parte dal 1° aprile 2023).

Il Regolamento del Fondo (art. 5) stabilisce che il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall’azienda o dal lavoratore, per i casi di versamento volontario previsti dall’art. 3 del Regolamento.

Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). Le quote sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti. Per dettaglio si rimanda alla sezione Pagamento dei contributi.

Fatta eccezione per il contributo a carico del dipendente previsto dai contratti del Terziario, Dmo, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi e Settore socio-sanitario (€ 2,00 mensili), tutti i restanti contributi, ovvero ordinario e una tantum, sono interamente a carico dell’azienda.

Il contributo di solidarietà del 10% deve essere versato sia sul contributo ordinario (al netto del contributo mensile a carico del dipendente) che sulla quota Una Tantum.

 

Per pagare i contributi di un’azienda, i gestori possono avviare la procedura guidata dalla scheda Pagamenti azienda, o dalla scheda Dettagli pagamenti azienda, con le seguenti modalità:

  • carta di credito;
  • emettendo un MAV;
  • stampando l'esemplificativo F24.

Quelle elencate sono le uniche modalità che saranno accettate in Co.Re. per saldare un dovuto e permetteranno una più rapida riconciliazione dei pagamenti.

Il sistema Co.Re. mette a disposizione molteplici funzionalità per comunicare la lista dipendenti per la generazione del dovuto, agevolando così l’operatività dei gestori.

La tabella che segue elenca le funzionalità.

FUNZIONE

DESCRIZIONE

Genera denuncia manuale

Con questa funzione vanno definiti azienda, periodo e causale. L’elenco dei dipendenti va scelto manualmente dall’elenco dipendenti dell’azienda o vengono censiti contestualmente, con un limite a 50 dipendenti.

Genera denuncia da XML

Questa funzione consente di caricare i file XML generati dai software paghe.

Genera denuncia da Excel

Con questa funzione vanno definiti azienda, periodo e causale. L’elenco dei dipendenti e relativi dati di denuncia vengono caricati tramite un file excel (il template excel da compilare viene fornito dal sistema Co.Re. – non può essere utilizzato un generrico file excel)

Clona lista

Con questa funzione, si prende come riferimento una lista di origine, vanno definiti periodo e causale. L’elenco dei dipendenti è lo stesso della lista di origine. I dati dei dipendenti vengono determinati dai rapporti di dipendenza, qualora un dipendente risultasse non ancora assunto viene escluso dalla lista.

Genera denuncia dai rapporti di dipendenza

Con questa funzione vanno definiti azienda, periodo e causale. L’elenco dei dipendenti e i dati di denuncia vengono determinati dai rapporti di dipendenza.

Genera denuncia (da selezione dipendenti)

Con questa funzione, si prendono come riferimento dei dipendenti pre-selezionati, vanno definiti periodo e causale. L’elenco dei dipendenti è quello selezionato. I dati dei dipendenti vengono determinati dai rapporti di dipendenza, qualora un dipendente risultasse non ancora assunto viene escluso dalla lista.

I contributi versati a Fondo Est sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi ma soggette a un contributo del 10% a carico del datore di lavoro.

l contratti collettivi nazionali di lavoro non fanno alcuna distinzione fra part time orizzontale, verticale o misto ed onde evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, il contributo a Fondo Est è dovuto per tutto l’anno, sia per i mesi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, sia per i mesi non lavorati.

No, non può recuperare il pregresso. Tuttavia il Regolamento del Fondo concede alle aziende di prima iscrizione la possibilità di versare tre mensilità arretrate entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In questo modo il diritto alle prestazioni, per i lavoratori, decorrerà dal mese di iscrizione stesso. Si ricorda che il pagamento del pregresso va versato esclusivamente con MAV o con carta di credito.

In caso di mancato inserimento di un dipendente già in forza nell’azienda già iscritta, sarà necessario inserire il dipendente in ogni mensilità pregressa attraverso la scelta di una delle funzionalità previste da Co.Re. per la comunicazione delle liste dipendenti ed effettuare i pagamenti con MAV o con carta di credito. Si ricorda che il versamento dei periodi pregressi deve essere effettuato con MAV o carta di credito per ridurre i tempi di rendicontazione e quindi l’entrata in copertura del dipendente. Tuttavia, come precisato nella Circolare 3/2010, a seguito di accordi con le compagnie di assicurazione, solo i contributi relativi agli ultimi dodici mesi daranno diritto alle prestazioni. Pertanto, il dipendente “dimenticato” potrà usufruirne solo per gli ultimi sei mesi.

I periodi arretrati devono essere versati esclusivamente con MAV o con carta di credito. Si sconsiglia vivamente il versamento degli arretrati con F24 poiché questi pagamenti pervengono al Fondo dopo circa 45-60 giorni dalla data di effettuazione e potrebbero o non dar luogo alle coperture sanitarie o ad un ulteriore ritardo nelle coperture sanitarie.

Il versamento dei periodi pregressi può essere effettuato in modo cumulativo sempre scegliendo la tipologia di pagamento MAV o Carta di credito.

Nel caso in cui, a fronte di un pagamento, non fosse comunicata alcuna lista dipendenti attraverso i canali informatici messi a disposizione da Co.Re., verrà duplicata l’ultima lista dipendenti inviata (art. 4.2 del Regolamento del Fondo).

Si dovrà pagare la differenza con MAV o carta di credito. Vi ricordiamo che, laddove sussistano versamenti con differenze economiche in difetto a carico dell’azienda, entro limiti di importo moderati, il Fondo si riserva la facoltà di procedere comunque alla rendicontazione dei contributi versati - garantendo quindi la copertura sanitaria dei dipendenti presenti nelle liste collegate - fermo restando, in ogni caso, il debito a carico dell’azienda per l’intero importo contributivo omesso (Circolare 4/2012).

Tutte le somme versate in più da un’azienda saranno visualizzabili dalla scheda Dettaglio Rendicontazioni - Crediti disponibili nel salvadanaio. Con i crediti disponibili il gestore potrà scegliere se associare il credito a quote non pagate dalla ditta (es. periodi non pagati o somme a debito generate da pagamento di importi inferiori al dovuto) o se richiedere lo storno bancario del credito.

Da luglio 2019 gli importi versati erroneamente con F24, di importo superiore a 1.000 euro, possono essere ristornati solo se autorizzati dall’Inps. Pertanto i tempi fra la richiesta dell’azienda e l’accreditamento sul conto della somma versata erroneamente, potranno essere più lunghi e comunque subordinati al nulla osta dell’Istituto di previdenza.

Ai sensi della circolare n. 4 del 9 novembre 2012, laddove sussistano versamenti con differenze economiche in eccesso in favore di un’azienda (crediti), si procederà alla compensazione con eventuali differenze economiche in difetto derivanti da inesattezza dei contributi versati o da periodi contributivi insoluti (debiti). Ricordiamo di controllare sempre che non vi siano discrepanze fra l’importo risultante dal caricamento telematico delle liste dipendenti, con quello risultante dal programma per la compilazione dell’F24.

  • TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 
  • DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA 
  • PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA  E COMMERCIALE E TURISMO 
  • IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
  • IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITA’ SPORTIVE PROFIT E NO PROFIT
  • AUTOSCUOLE 
  • IMPRESE ATTIVITA’ FUNEBRE
  • AZIENDE FARMACEUTICHE SPECIALI
  • AZIENDE ORTOFRUTTICOLE E AGRUMARIE
  • FIORI RECISI
  • SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO E CURE POST-INTENSIVE

Fra le sentenze “di merito” di una certa rilevanza si ricordano:

Sentenza del 15 gennaio 2013

Il giudice del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, ha condannato l’azienda al pagamento delle prestazioni sanitarie a cui la dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stata iscritta a Fondo Est, in quanto «le quote e i contributi fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore», riconducendo l’art. 95 del CCNL Terziario alla parte economico/normativa e non a quella obbligatoria. Il disposto dell’art. 95 rientra, infatti, tra le parti del CCNL vincolanti anche per i datori di lavoro che, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano di fatto applicato detto contratto collettivo di lavoro.

Sentenza del 3 giugno 2015

Il giudice di Torino, sezione Lavoro, ha riconosciuto che l’azienda è vincolata all’applicazione integrale del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo, ha stabilito il diritto delle ricorrenti ad essere iscritte al Fondo Est ed ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese sostenute per gli accertamenti diagnostici e per i ticket che sarebbero stati rimborsati da Fondo Est in quanto rientranti nel proprio Piano Sanitario.

Sentenza del 14 aprile 2018

Il giudice di Verona, sezione Lavoro, ha riconosciuto che l’obbligo di provvedere alla contribuzione del finanziamento del Fondo grava su tutti i datori di lavoro che applichino di fatto la parte normativa-retributiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo, anche se non iscritti alle organizzazioni contraenti. Pertanto, il giudice ha condannato l’azienda ad iscrivere i ricorrenti al Fondo Est e a versare le quote previste con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro, condannandola, inoltre, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.

Cass. 22 luglio 1992 n.8842 La costituzione e il funzionamento della Cassa CIALA costituiscono un obbligo incombente necessariamente sulle associazioni sindacali (e ad esse non possono surrogarsi le parti del rapporto di lavoro). Ma una volta che la Cassa sia stata costituita, sorge l'obbligo a carico del datore di lavoro e del lavoratore di provvedere al versamento dei relativi contributi, perché tale versamento serve ad attuare la parte normativa del contratto collettivo, che impone l'integrazione del trattamento economico previsto dalla legge in caso di malattia o infortunio. E poiché di tale versamento si trattava nella specie, non veniva in discussione la parte obbligatoria del contratto collettivo, già attuata nella provincia di Foggia da parte delle associazioni sindacali stipulanti, ma la parte normativa”. (Conformi anche Cassazione n. 9145/92 e n. 8576/92).

Cass.88/3712 I contratti collettivi post-corporativi  benché - di per sé - non vincolino i non iscritti alle associazioni stipulanti, non sono per i medesimi privi di rilievo, potendo la relativa disciplina in tema di trattamento economico essere utilizzata dal giudice ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai sensi dell’art. 36 cost ad un lavoratore a cui detta contrattazione collettiva non sia direttamente applicabile” cfr ancheCass.89/1486; Cass.90/3687.

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria garantite da Fondo Est tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti ai quali si applicano i C.C.N.L. di cui alla FAQ n° 1.

La questione è regolamentata, in primis, dall’art. 2069 c.c. che in tema di efficacia del contratto collettivo, recita “… il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti”.

La costante giurisprudenza ha, in particolare, precisato, non solo, che …la contrattazione collettiva di diritto comune, ... ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti”  ma anche che detta efficacia vincolante si estende altresì a “coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione ...” Cassazione civile, sez. lav., 05 maggio 2004, n. 8565.

L’adesione a un CCNL può, infatti, avvenire in modo esplicito (ad esempio ove nella lettera di assunzione sia presente una frase simile a “il rapporto di lavoro viene regolamentato ex CCNL Commercio”) o implicito attraverso la concreta applicazione di una pluralità di istituti tipici di uno specifico CCNL.

A riguardo si richiama: Cassazione civile, sez. lav., 06 agosto 2003, n. 11875I contratti collettivi di lavoro si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente,. Cfr anche Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 1999, n. 4070 e  Cassazione civile, Sez. Un., 26 marzo 1997, n. 2665 e Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 1997, n. 10523.

La possibilità di modifiche ai CCNL è regolamentata  dagli art.li 2077 e  2113 c.c.. L’art. 2077 c.c. prevede che le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.  (Secondo Cass. 80/5156 e Cass. 66/2274 le norme contenute nell’art. 2077 c.c. sono espressamente applicabili anche ai contratti collettivi previsti dal vigente ordinamento).

Il citato art. 2077 c.c. deve, in ogni caso, trovare applicazione con il combinato disposto dell’art. 2113 c.c. il quale prevede “la nullità delle rinunce o transazioni che abbiano ad oggetto disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi”. Le disposizioni dei CCNL, in particolare, sono derogabili solo ove i CCNL stessi lo prevedano espressamente. Non è, quindi, possibile applicare un CCNL che preveda i versamenti a Fondo EST senza la conseguente adesione al Fondo e ciò in quanto, anche ove fosse diversamente previsto dalla contrattazione individuale troverebbe, comunque, applicazione il principio che statuisce la nullità delle rinunce riguardanti le parti inderogabili di un CCNL.

Il mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti per ciascun dipendente determina la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e l’azienda che non versa con regolarità i contributi, potrà, pertanto, essere chiamata in causa dal proprio dipendente per ottenere il risarcimento del danno allo stesso arrecato per non aver potuto godere delle prestazioni assicurative offerte da Fondo EST.

No, le aziende che lo desiderano, potranno pagare con MAV o con carta di credito.

Con il codice EST1 possono essere pagati esclusivamente i contributi del mese di riferimento, la quota una tantum e il contributo a Sanimpresa.

Sì, ogni sede potrà effettuare un pagamento con F24, l’importante è che tutti i lavoratori che dipendono da un’unica azienda (unico codice fiscale o partita Iva), vengano caricati con le modalità di caricamento liste previste da Co.Re. su un’unica anagrafica azienda (non si può avere un’anagrafica azienda per ogni singola matricola INPS).

I crediti verso il Fondo Est non possono essere compensati con debiti di altra natura (non possono essere esposti nel modello F24 in quanto la risoluzione istitutiva dell'EST1 ne prevede l'esposizione esclusiva per i soli "importi a debito").

E’ possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi del Fondo Est.

La causale contributo “EST1” deve essere indicata all’interno della SEZIONE INPS nel campo “CAUSALE CONTRIBUTO” ESCLUSIVAMENTE IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO “IMPORTI A DEBITO VERSATI”.

Occorre inoltre indicare:

  • nel campo “codice sede”: il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”: la MATRICOLA Inps dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”:
  • nella colonna “da mm/aaaa”: il mese e l’anno di competenza delle somme versate (es.: maggio 2023: “05/2023”);

la colonna “a mm/aaaa" non va valorizzata 

Per dettaglio si rimanda alla sezione pagamento dei contributi.

L’inserimento delle liste di contribuzione avviene attraverso le diverse modalità operative previste dal sistema Co.Re. per il caricamento dei dipendenti.

Si rimanda alla Faq “Come posso comunicare la lista dipendenti per poter effettuare il pagamento del Fondo EST su Co.Re.?”.

Il file xml è un file che si estrapola dal programma paghe. Vi informiamo che a partire da gennaio 2023, il nostro sistema informatico accetterà solo la nuova versione del tracciato Xml (versione 3.0) che prevede l'introduzione di nuovi campi obbligatori e la modifica di altri. Questa variazione ha l’obiettivo di uniformare le informazioni contenute nei file Xml con quelle provenienti dai flussi Uniemens (Circolare 02/2023).

I periodi di contribuzione mensili sul file xml sono contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto dalla A alla L (comprese J e K), preceduti dalle ultime due cifre dell’anno. Ad esempio, il mese di gennaio 2023 sarà contraddistinto dal codice 23A, dove 23 indica l’anno 2023 e A il mese di gennaio.

MESE - ANNO

Codice Xml

Codifica su Co.Re.

Gennaio 2023

23A

gen2023

Febbraio 2023

23B

feb2023

Marzo 2023

23C

mar2023

Aprile 2023

23D

apr2023

Maggio 2023

23E

mag2023

Giugno 2023

23F

giu2023

Luglio 2023

23G

lug2023

Agosto 2023

23H

ago2023

Settembre 2023

23I

set2023

Ottobre 2023

23J

ott2023

Novembre 2023

23K

nov2023

Dicembre 2023

23L

dic2023

 

Nota bene: una volta realizzato un primo file xml è possibile utilizzare lo stesso per generare liste di dovuto multiple, ovvero liste comprensive di più mensilità scegliendo la modalità “denuncia periodi multipli diversi da quelli indicati nel file XML” (es. file xml con codifica 23A, può esser utilizzato per generare il dovuto da Febbraio a Giugno 2023). Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol. 5 - Denunce.

 

Per avviare il processo di caricamento del file Xml si dovrà:

  • espandere la voce di menu Liste e Denunce e cliccare su Liste effettive;

  • aprire il menu in alto a destra e scegliere la funzione “Genera denunce da XML”.

La funzione di generazione delle denunce da XML prevede una maschera di caricamento del file stesso.

Da questa maschera si può:

  • caricare il file xml per la mensilità in corso dalla voce Upload; questa procedura non può essere usata per caricare degli XML con codifica “X”;

  • creare una denuncia per periodi multipli con un unico file XML scegliendo l’opzione “denuncia periodi multipli diversi da quelli indicati nel file XML”; a questo punto il sistema chiede l’intervallo di periodi che si vuole caricare e all’elaborazione sono generate una denuncia per ogni periodo richiesto indipendentemente da quanto specificato nel file. Con questa opzione attiva, viene ignorato il periodo inserito nel file xml, pertanto può accettare file XML con codifica “X”

Si ricorda che i dipendenti sono inseriti in funzione nelle differenti denunce sulla base della data di assunzione e la data di cessazione.

La scadenza di pagamento è il 16 di ogni mese, pertanto il caricamento deve essere effettuato entro il 14° giorno del mese successivo a quello che si intende versare (es: il file con i dipendenti in forza nel mese di gennaio deve essere inviato entro il 16 febbraio).

Dal menu Liste e Denunce >>> Elaborazioni caricamento denunce, si accede a Elenco elaborazioni denunce. Cliccando su Filtri si apre un pannello in cui l’utente può filtrare in base a:

  • Formato
  • Periodo
  • Autore
  • Data elaborazione

A seguito della ricerca la tabella dei risultati mostra l’elenco delle elaborazioni dalla più recente alla più lontana nel tempo ed in corrispondenza di ogni riga della tabella è presente il pulsante per accedere alla pagina Esito elaborazione file denuncia.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol. 5 - Denunce.

L’esemplificativo F24 è un documento che riporta i dati da inserire nel modulo di pagamento F24. Di norma è prodotto dai gestori (Referente Azienda) che poi consegnano alle aziende come indicazione per la compilazione dell’F24 per il pagamento dei contributi.

Riporta i dati relativi ai dettagli di pagamento.

Per proceder alla stampa bisogna:

  • Espandere la voce di menu Pagamenti e Altro
  • Cliccare su Pagamenti

  • In corrispondenza al pagamento di interesse nella Tabella dei pagamenti aziende, cliccare sull’icona con i tre punti e scegliere la voce “Stampa distinta pagamento”

Il documento viene elaborato a seguito del processo di pagamento, se viene scelta come modalità di pagamento “Stampa esemplificativo F24”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol2 - Pagamenti.

L’esemplificativo F24 è un documento che riporta i dati da inserire nel modulo di pagamento F24. Di norma è prodotto dai gestori (Amministratori SdC e Delegati) che poi consegnano alle aziende come indicazione per la compilazione dell’F24 per il pagamento dei contributi.

Riporta i dati relativi ai dettagli di pagamento.

Per proceder alla stampa bisogna:

  • Espandere la voce di menu Pagamenti e Altro

  • Cliccare su Pagamenti

  • In corrispondenza al pagamento di interesse nella Tabella dei pagamenti aziende, cliccare sull’icona con i tre punti e scegliere la voce “Stampa distinta pagamento”

Il documento viene elaborato a seguito del processo di pagamento, se viene scelta come modalità di pagamento “Stampa esemplificativo F24 aziende”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol2 - Pagamenti.

Il Regolamento del Fondo Est prevede che in caso di versamento errato, si potrà procedere alla restituzione o compensazione delle quote versate erroneamente se comunicato prima che gli importi siano stati utilizzati per le coperture assicurative.

Tali quote potranno essere restituite all’azienda mediante storno o possono essere usate a compensazione nei periodi successivi.

Nota Bene: la cancellazione di un dipendente non presuppone la restituzione delle quote versate.

Per poter cancellare un dipendente da una lista specifica, si dovrà cercare l’azienda interessata, andare sulla voce Liste Effettive e si aprirà una pagina dove vengono visualizzate tutte le liste inviate.

A questo punto, dopo aver individuato la lista da modificare, è possibile avviare, cliccando sull’icona con i tre puntini presente sulla riga di ogni dipendente la funzione “Cancella da lista”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.R.e. Manuale Gestori vol.5 - Denunce.

Gli importi versati in eccedenza potranno essere stornati all’azienda o essere compensati nei periodi successivi. Questa funzione potrà essere eseguita dai gestori autonomamente dalla scheda Dettaglio rendicontazioni. Dopo la rendicontazione da parte del sistema, sarà visibile il credito sul periodo.

Cliccando sull’icona con i tre puntini presente sulla riga del periodo con credito si dovrà selezionare la voce “Vedi dettaglio periodo”.

A questo punto si apre una pagina da cui sarà visibile la riga con l’importo del credito.

Cliccando sui tre puntini sarà possibile spostare l’importo nel Salvadanaio e procedere alla richiesta di storno o alla compensazione in base alle proprie esigenze e dopo che un operatore del Fondo avrà effettuato i controlli del caso.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.3 - Partitario.

I gestori da Pagamenti azienda, o da Dettagli pagamenti azienda, cliccando sul pulsante in alto a destra “+” possono avviare la procedura guidata per pagare i contributi per una azienda, con carta di credito, emettendo un MAV oppure stampando l'esemplificativo F24 (in questo ultimo caso la contabilizzazione avrà tempi maggiori).

Nel caso in cui il processo venga avviato a partire da una pagina riconducibile ad una azienda, il primo step di scelta dell’azienda viene saltato e l’utente atterra direttamente allo step 2, con l’azienda già selezionata.

Nel caso in cui il processo venga invece avviato in modalità generica dalla pagina dei pagamenti è possibile avviare una ricerca per individuare le aziende interessate.

Per procedere al passo successivo cliccare l’icona a forma di freccia in corrispondenza dell’azienda di interesse.

A questo punto il sistema calcola tutti i contributi che l'azienda deve ancora versare.

Dopo aver scelto i periodi da pagare si potrà selezionare il metodo di pagamento preferito, con la possibilità di utilizzare gli importi presenti nel salvadanaio, qualora vi siano eventuali crediti.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.2 - Pagamenti.

Per poter modificare un dipendente su una lista specifica, si dovrà cercare l’azienda interessata, andare sulla voce Liste Effettive e si aprirà una pagina dove vengono visualizzate tutte le liste inviate.

A questo punto, dopo aver individuato la lista da modificare, è possibile avviare, cliccando sull’icona con i tre puntini presente sulla riga di ogni dipendente la funzione “Modifica dipendente”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.5 - Denunce.

I dati anagrafici ed i contatti dell’iscritto possono essere modificati solo tramite denuncia XML o EXCEL.

Se si effettua denuncia da xml, verificare il canale preferenziale impostato sull’azienda.

In questo caso è necessario contattare l’ufficio contributi all’indirizzo e-mail del referente o, in assenza, a quello generico contributi@fondoest.it, prima di caricare il file xml con il nuovo codice fiscale del dipendente. Nella e-mail dovranno essere indicati i dati aggiornati (nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, sesso e codice fiscale) del dipendente in questione ed allegare copia della certificazione dell’Agenzia delle Entrate che comunica la variazione del Codice Fiscale (e altra comunicazione ufficiale se si è variato o il Cognome o il Nome o il Sesso).

Accedendo alla Scheda Dettaglio rendicontazioni di un’azienda, è possibile analizzare il dettaglio cliccando sui tre puntini che si trovano accanto ogni singolo movimento e scegliendo la voce “Vedi dettaglio periodo”.

Da qui si atterra ad una schermata che dettaglia tutti i movimenti di dovuto, versato e rendicontazione che si sono verificati nel periodo visualizzato e cliccando sui tre puntini che si trovano accanto ogni movimento si ha la funzione “Vedi dettaglio dovuto”, che mostra l’elenco dei dipendenti presenti nella denuncia e il relativo dovuto calcolato.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.3 - Partitario.

È possibile consultare l’elenco dei dipendenti di un’azienda, attivi e non, entrando nella scheda del profilo azienda e scegliendo dalla scheda Dipendenti la voce Elenco dipendenti.

Qualora si abbiano in gestione più aziende, lo stesso si può fare dal menù Aziende; in questo caso si aprirà la pagina della lista delle aziende gestite e cliccando sui tre puntini posti in corrispondenza di ciascuna riga, si dovrà scegliere “Elenco dipendenti”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol1 – Aziende e gestori.

Le istruzioni per il corretto invio dei flussi UniEmens si trovano nella circolare Inps n. 140 del 4 novembre 2010, che di seguito riportiamo:

“Modalità di compilazione del flusso UniEmens"

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia individuale>, <Dati Retributivi> , <Dati Particolari> , valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>  inserendo nell’elemento <Conv>in corrispondenza di <CodConv>  il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>  in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

In fase di censimento azienda, il sistema Co.Re. richiede un canale preferenziale per la comunicazione delle liste di contribuzione. Qualora venga scelto il canale Uniemens, non vi è obbligo di invio liste contribuzione in altri formati.

Nota bene: Se si sceglie il canale Uniemens, si consiglia di verificare periodicamente la corretta acquisizione delle liste di contribuzione.

Si ricorda che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, questo dato non viene comunicato dall’Uniemens e pertanto si invitano le aziende e i gestori ad utilizzare gli altri canali di comunicazione previsti dal Fondo.

 

Sanimpresa è la cassa di assistenza sanitaria integrativa istituita nel gennaio 2003 con il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale di Roma e Provincia, volta a garantire prestazioni sanitarie ai dipendenti a cui si applica il CCNL del Terziario, distribuzione e servizi, delle Agenzie di viaggio e tour operator e dei Pubblici esercizi e Ristorazione collettiva.

L’iscrizione ed il versamento del contributo di Sanimpresa sono obbligatori per tutte le aziende che applicano i Contratti Integrativi Territoriali di Roma e Provincia per i settori Terziario distribuzione e servizi, Pubblici esercizi e Ristorazione collettiva e Agenzie di viaggio. Se l’azienda dispone di una contrattazione integrativa interna, l’iscrizione a Sanimpresa non è obbligatoria.

Il solo contributo a Sanimpresa ammonta ad € 252,00. In regime di armonizzazione con Fondo Est l’azienda pagherà per Sanimpresa 11 euro mensili per ogni dipendente.

In base all’accordo di armonizzazione tra Fondo Est e Sanimpresa, l’azienda verserà in aggiunta ai contributi previsti per Fondo Est, ed unitamente a questi, la quota Sanimpresa.

 

Ccnl Terziario

Fondo Est
Sanimpresa Totale

10 euro a carico dell'azienda

2 euro a carico del lavoratore
(part time e full time)

11 euro 23 euro

 

Ccnl Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva

Fondo Est
Sanimpresa Totale

12 euro a carico dell’azienda
(part time e full time)

11 euro 23 euro

 

Ccnl Agenzie di viaggio, Tour operator

Fondo Est
Sanimpresa    Totale  

10 euro a carico dell'azienda

 

2 euro a carico del lavoratore

(part time e full time)

11 euro    23 euro

 

Le quote di Sanimpresa saranno calcolate automaticamente dal sistema informatico di Fondo Est a seguito del caricamento delle liste di contribuzione effettuato dai gestori alle scadenze previste.

È di fondamentale importanza che le aziende che versano anche Sanimpresa e pagano con F24 inviino le liste di contribuzione nelle modalità previste da Co.Re. in quanto, gli Uniemens, non permettono di valorizzare Sanimpresa, con la conseguenza che i pagamenti non vengano correttamente rendicontati. 

 

Per far sì che il nostro sistema non calcoli Sanimpresa, il file xml dipendenti dovrà essere compilato specificando nel campo < FondoIntegrativo > = “NESSUNO”.

 

Per far sì che il sistema informatico calcoli Sanimpresa, il file xml dipendenti dovrà essere compilato specificando < FondoIntegrativo > = “SANI”.

 

 

Per far sì che il nostro sistema non calcoli Sanimpresa, il template Excel dipendenti dovrà essere compilato scegliendo dal menu a tendina SANIMPRESA la “N”.

Per far sì che il nostro sistema calcoli Sanimpresa, il template Excel dipendenti dovrà essere compilato scegliendo dal menu a tendina SANIMPRESA la “S”.

In caso di errato censimento di un’azienda, qualora non siano state caricate liste dipendenti e non siano stati effettuati dei pagamenti l’azienda verrà automaticamente cancellata dopo sei mesi.

Nota bene: qualora siano state caricate delle liste dipendenti e/o siano stati effettuati pagamenti, non sarà possibile procedere alla cancellazione dell’azienda censita ma si dovrà inviare una e-mail all’indirizzo del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, all’indirizzo generico contributi@fondoest.it.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa) il versamento del contributo non è obbligatorio. In questo caso è possibile sospendere i dipendenti valorizzando il campo Sospensione nelle liste di contribuzione. Il versamento riprenderà alla fine della sospensione.

In caso di cessazione ramo o fusione tra due o più aziende è necessario che le aziende interessate seguano i seguenti passaggi:

  • per l’azienda cedente/le aziende cedenti: nelle liste di contribuzione, per il dipendente interessato/i dipendenti interessati, dovrà essere riportato nel campo TipoCessazione la codifica 2T e nel campo DataCessazione la data dell’ultimo mese versato dalla cedente/dalle cedenti;
  • per l’azienda o le aziende che acquisiscono: nelle liste di contribuzione, per il dipendente interessato/i dipendenti interessati, dovrà essere riportato nel campo TipoAssunzione la codifica 2T e nel campo DataAssunzione la data di primo mese versato dalla cessionaria/dalle cessionarie.

È preferibile inviare una comunicazione (vardatori o altra comunicazione ufficiale) all’indirizzo e-mail del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, a quello generico contributi@fondoest.it. Se entrambe le aziende applicano il contratto per il quale è obbligatorio il versamento del Fondo Est, sarà necessario indicare il codice utente di entrambe le aziende e il mese a partire dal quale la fusione o cessazione ramo ha inizio.

Se l’azienda cambia il contratto applicato ai propri dipendenti, a favore di uno non iscrivibile al Fondo, è necessario comunicare tale variazione mediante la compilazione dell’apposita autocertificazione. Il modulo di autocertificazione dovrà essere richiesto inviando una e-mail all’indirizzo del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, all’indirizzo generico contributi@fondoest.it