FAQ & Manuali

Problematiche pagamenti

Problematiche pagamenti

No, non può recuperare il pregresso. Tuttavia il Regolamento del Fondo concede alle aziende di prima iscrizione la possibilità di versare tre mensilità arretrate entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In questo modo il diritto alle prestazioni, per i lavoratori, decorrerà dal mese di iscrizione stesso. Si ricorda che il pagamento del pregresso va versato esclusivamente con MAV o con carta di credito.

In caso di mancato inserimento di un dipendente già in forza nell’azienda già iscritta, sarà necessario inserire il dipendente in ogni mensilità pregressa attraverso la scelta di una delle funzionalità previste da Co.Re. per la comunicazione delle liste dipendenti ed effettuare i pagamenti con MAV o con carta di credito. Si ricorda che il versamento dei periodi pregressi deve essere effettuato con MAV o carta di credito per ridurre i tempi di rendicontazione e quindi l’entrata in copertura del dipendente. Tuttavia, come precisato nella Circolare 3/2010, a seguito di accordi con le compagnie di assicurazione, solo i contributi relativi agli ultimi dodici mesi daranno diritto alle prestazioni. Pertanto, il dipendente “dimenticato” potrà usufruirne solo per gli ultimi sei mesi.

I periodi arretrati devono essere versati esclusivamente con MAV o con carta di credito. Si sconsiglia vivamente il versamento degli arretrati con F24 poiché questi pagamenti pervengono al Fondo dopo circa 45-60 giorni dalla data di effettuazione e potrebbero o non dar luogo alle coperture sanitarie o ad un ulteriore ritardo nelle coperture sanitarie.

Il versamento dei periodi pregressi può essere effettuato in modo cumulativo sempre scegliendo la tipologia di pagamento MAV o Carta di credito.

Nel caso in cui, a fronte di un pagamento, non fosse comunicata alcuna lista dipendenti attraverso i canali informatici messi a disposizione da Co.Re., verrà duplicata l’ultima lista dipendenti inviata (art. 4.2 del Regolamento del Fondo).

Si dovrà pagare la differenza con MAV o carta di credito. Vi ricordiamo che, laddove sussistano versamenti con differenze economiche in difetto a carico dell’azienda, entro limiti di importo moderati, il Fondo si riserva la facoltà di procedere comunque alla rendicontazione dei contributi versati - garantendo quindi la copertura sanitaria dei dipendenti presenti nelle liste collegate - fermo restando, in ogni caso, il debito a carico dell’azienda per l’intero importo contributivo omesso (Circolare 4/2012).

Tutte le somme versate in più da un’azienda saranno visualizzabili dalla scheda Dettaglio Rendicontazioni - Crediti disponibili nel salvadanaio. Con i crediti disponibili il gestore potrà scegliere se associare il credito a quote non pagate dalla ditta (es. periodi non pagati o somme a debito generate da pagamento di importi inferiori al dovuto) o se richiedere lo storno bancario del credito.

Da luglio 2019 gli importi versati erroneamente con F24, di importo superiore a 1.000 euro, possono essere ristornati solo se autorizzati dall’Inps. Pertanto i tempi fra la richiesta dell’azienda e l’accreditamento sul conto della somma versata erroneamente, potranno essere più lunghi e comunque subordinati al nulla osta dell’Istituto di previdenza.

Ai sensi della circolare n. 4 del 9 novembre 2012, laddove sussistano versamenti con differenze economiche in eccesso in favore di un’azienda (crediti), si procederà alla compensazione con eventuali differenze economiche in difetto derivanti da inesattezza dei contributi versati o da periodi contributivi insoluti (debiti). Ricordiamo di controllare sempre che non vi siano discrepanze fra l’importo risultante dal caricamento telematico delle liste dipendenti, con quello risultante dal programma per la compilazione dell’F24.