FAQ & Manuali

Casi particolari

Casi particolari

In caso di errato censimento di un’azienda, qualora non siano state caricate liste dipendenti e non siano stati effettuati dei pagamenti l’azienda verrà automaticamente cancellata dopo sei mesi.

Nota bene: qualora siano state caricate delle liste dipendenti e/o siano stati effettuati pagamenti, non sarà possibile procedere alla cancellazione dell’azienda censita ma si dovrà inviare una e-mail all’indirizzo del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, all’indirizzo generico contributi@fondoest.it.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa) il versamento del contributo non è obbligatorio. In questo caso è possibile sospendere i dipendenti valorizzando il campo Sospensione nelle liste di contribuzione. Il versamento riprenderà alla fine della sospensione.

In caso di cessazione ramo o fusione tra due o più aziende è necessario che le aziende interessate seguano i seguenti passaggi:

  • per l’azienda cedente/le aziende cedenti: nelle liste di contribuzione, per il dipendente interessato/i dipendenti interessati, dovrà essere riportato nel campo TipoCessazione la codifica 2T e nel campo DataCessazione la data dell’ultimo mese versato dalla cedente/dalle cedenti;
  • per l’azienda o le aziende che acquisiscono: nelle liste di contribuzione, per il dipendente interessato/i dipendenti interessati, dovrà essere riportato nel campo TipoAssunzione la codifica 2T e nel campo DataAssunzione la data di primo mese versato dalla cessionaria/dalle cessionarie.

È preferibile inviare una comunicazione (vardatori o altra comunicazione ufficiale) all’indirizzo e-mail del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, a quello generico contributi@fondoest.it. Se entrambe le aziende applicano il contratto per il quale è obbligatorio il versamento del Fondo Est, sarà necessario indicare il codice utente di entrambe le aziende e il mese a partire dal quale la fusione o cessazione ramo ha inizio.

Se l’azienda cambia il contratto applicato ai propri dipendenti, a favore di uno non iscrivibile al Fondo, è necessario comunicare tale variazione mediante la compilazione dell’apposita autocertificazione. Il modulo di autocertificazione dovrà essere richiesto inviando una e-mail all’indirizzo del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, all’indirizzo generico contributi@fondoest.it