Eventi sismici del 20-29 maggio 2012 - Sospensione dei termini per i versamenti a Fondo EST
16/01/2014
Gli Organi Statutari di Fondo EST hanno deliberato di sospendere i termini per i versamenti dei contributi a Fondo EST per le aziende residenti o con sede operativa nel territorio dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo riportati nell’elenco accluso al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1.6.2012 (G.U. n. 130 del 6.6.2012).
La sospensione in oggetto riguarda i termini dei versamenti dei contributi al Fondo EST scadenti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 e non determinerà effetti sulla copertura sanitaria per i dipendenti iscritti al Fondo. A tutti i dipendenti delle aziende interessate dalla sospensione dei termini verranno, infatti, garantite da Fondo EST le prestazioni sanitarie.
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La delibera, approvata dagli Organi statutari di Fondo Est, va incontro a quelle aziende che, a causa degli eventi sismici dello scorso maggio, hanno subito danni alle strutture e rallentamenti o addirittura arresti del ciclo produttivo e lavorativo.
Le aziende che vorranno avvalersi di questa facilitazione potranno sospendere i pagamenti del contributo al Fondo (sia per la parte spettante alle aziende sia per quella spettante ai lavoratori a cui si applica il contratto del commercio) fino al 31 dicembre 2012.
Si specifica che si tratta di una sospensione, non di un esonero dal pagamento dei contributi dovuti, sospensione di cui potranno avvalersi esclusivamente le aziende in regola con la contribuzione al Fondo. Le aziende che hanno mancati pagamenti per i mesi precedenti al sisma, potranno usufruire della sospensione dei sei mesi solo nel caso in cui si regolarizzino.
Da un punto di vista operativo non cambia nulla. I consulenti, centri servizi e aziende che si gestiscono in autonomia dovranno continuare ad inviare le liste dipendenti. Questo per garantire le prestazioni sanitarie ai lavoratori durante questi mesi.
Pertanto, se le aziende pagano normalmente con bonifico bancario, dovranno continuare ad inviare – tramite la piattaforma informatica – il file Xml.dipendenti, se invece i pagamenti vengono effettuati tramite F24 dovranno continuare a valorizzare il campo relativo all’ente bilaterale nell’e-mens per ogni dipendente, ma non riportare l’importo complessivo nel rigo F24 relativo ad EST1.
Il sistema informatico di Fondo Est riconosce le aziende che hanno sede legale nelle zone terremotate.
Le aziende che non hanno sede legale nelle zone terremotate ma solo delle unità produttive e, al contrario, quelle aziende che hanno sede legale nelle zone terremotate ma unità produttive al di fuori della zona sismica, potranno usufruire di questa agevolazione solamente per quelle unità interessate dal sisma e che si trovano ubicate in uno o più comuni fra quelli elencati nell’allegato .
Nel primo caso (ossia quelle aziende che non hanno sede legale in uno dei comuni colpiti) i consulenti, centri servizi o aziende, dovranno segnalare all’Ufficio contributi - attraverso la mail generica di info@fondoest.it o direttamente all’operatore del Fondo che segue le aziende - quante e quali sedi sono ubicate nella zona sismica.
A questo punto occorrerà inviare un’unica anagrafica dipendenti, seguendo le modalità descritte precedentemente, pagando esclusivamente i lavoratori delle sedi operative che non rientrano nei comuni indicati dal decreto del Ministero dell’Economia del 1° giugno 2012.
Si provvederà a rendicontare parzialmente il pagamento, lasciando in sospeso i contributi relativi ai dipendenti con sede lavorativa nei territori terremotati.
Nel secondo caso invece – ossia aziende che hanno sede legale in uno dei comuni colpiti dal sisma ma sedi operative anche al di fuori delle zone terremotate - non dovranno comunicare nulla, ma procedere come già descritto, ossia inviare le anagrafiche e pagare i contributi solo per i dipendenti che lavorano al di fuori dei comuni descritti nel decreto ministeriale.
Il Fondo provvederà a rendicontare parzialmente il pagamento, lasciando in sospeso il contributo relativo ai dipendenti con sede lavorativa nei territori terremotati.