FAQ

Versamento volontario

Versamento volontario

Possono proseguire la contribuzione a Fondo Est i lavoratori:

  • cessati o sospesi dal lavoro, che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (Naspi; Cassa integrazione; Fis, ecc.)
  • in aspettativa non retribuita, dove non sussiste l’obbligo di contribuzione da parte dell’azienda (ad eccezione della maternità obbligatoria e anticipata);
  • sospesi dal lavoro per interruzioni programmate annualmente, all’interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • i tempi determinati, la cui iscrizione a Fondo Est è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo superiori a tre mesi del settore Pubblici esercizi e del settore Agenzie di viaggio e per i tempi determinati superiori a cinque mesi del settore delle Aziende ortofrutticole e agrumarie

Con il versamento volontario, i lavoratori che siano già stati iscritti a Fondo Est avranno la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione, a copertura di eventuali periodi nei quali vi è una sospensione del rapporto di lavoro con relativa cessazione del versamento delle quote contributive da parte dell’azienda o qualora abbiano involontariamente perso il posto di lavoro e percepiscano la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi).

Il lavoratore che decida di avvalersi della prosecuzione volontaria dovrà iscriversi attraverso la procedura online che trova nella pagina versamento volontario entro e non oltre sei mesi dalla data di inizio della sospensione o della cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1° agosto 2020, l’importo del versamento volontario individuale è pari a 12 euro mensili pro-capite.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione annuale, che verrà calcolata dal sistema informatico, in base alle informazioni fornite dal lavoratore. Il sistema calcolerà i periodi contributivi fino al 31 dicembre dell’anno in corso, eventuali periodi eccedenti l’anno, dovranno essere versati entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Ad esempio: in caso di aspettativa non retribuita per un periodo di 6 mesi da settembre dell’anno in corso a febbraio dell’anno successivo, sarà necessario effettuare due iscrizioni e due versamenti: una da settembre a dicembre dell’anno in corso ed una da gennaio a febbraio dell’anno successivo.


Il pagamento può essere realizzato a mezzo bonifico bancario o carta di credito.
 

Si ricorda che la ricevuta di pagamento - unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, attestante che Fondo EST opera negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 - potrà essere utilizzata dal lavoratore per usufruire della deduzione dal reddito di lavoro dipendente. L’art. 51, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008”, nel limite ivi stabilito di euro 3.615,20.

Nel caso in cui un lavoratore, che ha effettuato il versamento volontario, fosse successivamente assunto da un’azienda, anch’essa tenuta al versamento ad EST, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali successivi periodi di sospensione.