Versamento volontario
- cessati o sospesi dal lavoro, che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (Naspi; Cassa integrazione; Fis, ecc.)
- in aspettativa non retribuita, dove non sussiste l’obbligo di contribuzione da parte dell’azienda (ad eccezione della maternità obbligatoria e anticipata)
- sospesi dal lavoro per interruzioni programmate annualmente, all’interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (lavoratori intermittenti)
- i tempi determinati, la cui iscrizione a Fondo Est è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo superiori a tre mesi del settore Pubblici esercizi e del settore Agenzie di viaggio e per i tempi determinati superiori a cinque mesi del settore delle Aziende ortofrutticole e agrumarie
Con il versamento volontario, i lavoratori che siano già stati iscritti a Fondo Est avranno la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione, a copertura di eventuali periodi nei quali vi è una sospensione del rapporto di lavoro con relativa cessazione del versamento delle quote contributive da parte dell’azienda o qualora abbiano involontariamente perso il posto di lavoro e percepiscano la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi).
Il lavoratore che decide di aderire al versamento volontario dovrà accedere alla propria Area Riservata MyFondoEst con le credenziali in suo possesso. Qui troverà il pulsante verde del “Versamento Volontario” da cui si potrà accedere all’area Pagamenti e si verrà indirizzati alla pagina di benvenuto su Co.Re. Cliccando sul bottone Paga, posto in alto a destra della pagina di benvenuto oppure cliccando sulla voce di menu “I miei pagamenti”, si potrà configurare e pagare il contributo di prosecuzione volontaria. Per maggiori informazioni si rimanda al Manuale Co.Re. - Manuale Iscritto Volontario.
L’importo del versamento volontario individuale è pari a 12 euro mensili pro‐capite.
In caso di sospensione per brevi periodi, il pagamento avverrà in un'unica soluzione, che verrà calcolata dal sistema informatico, in base alle informazioni fornite dal lavoratore. In caso di Naspi, che può avere una durata massima di 24 mesi, si potrà scegliere il pagamento in più ratei.
Il pagamento potrà essere effettuato con MAV o con carta di credito.
Il MAV stampabile dal sistema Co.Re. è un Mav Elettronico Bancario On-Demand e dunque può essere pagato ESCLUSIVAMENTE SU CIRCUITO BANCARIO (con esclusione di Poste Italiane, Banco Posta e ricevitorie), sia nella modalità on-line attraverso l'home banking personale (basta trascrivere il codice identificativo del MAV e l'importo), oppure presso qualsiasi sportello bancario (anche diverso dalla propria filiale di riferimento) in contanti.
Si ricorda che la ricevuta di pagamento ‐ unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, attestante che Fondo EST opera negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 ‐ potrà essere utilizzata dal lavoratore per usufruire della deduzione dal reddito di lavoro dipendente. L’art. 51, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito, “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008”, nel limite ivi stabilito di euro 3.615,20.
Nel caso in cui un lavoratore, che ha effettuato il versamento volontario, fosse successivamente assunto da un’azienda, anch’essa tenuta al versamento al Fondo Est, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal datore di lavoro, potranno essere stornati, su richiesta del lavoratore, inviando un email a versamentovolontario@fondoest.it
Entro e non oltre sei mesi dalla data di inizio della sospensione o della cessazione del rapporto di lavoro, pena la mancanza di continuità della copertura sanitaria.