Pagamento contributi
Il Regolamento del Fondo Est consente per tali periodi (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore) la sospensione del pagamento dei contributi.
Attenzione: nel caso in cui il Contratto collettivo nazionale di lavoro preveda una quota a carico del dipendente, va sospeso sia il contributo ordinario che quello a carico dipendente.
In questi casi i lavoratori, per il periodo di sospensione dal lavoro, possono usufruire del “Versamento Volontario” (leggere F.A.Q. della sezione versamento volontario o art. 3 del Regolamento o Circolare 2/2010)
Al termine della sospensione, l’azienda dovrà riprendere i versamenti, reinserendo il/i dipendente/i nelle liste, che vengono inviate mensilmente per via telematica, con le modalità previste su Co.Re. (inserimento manuale da liste precedenti, file Excel, file Xml).
Per la corretta gestione delle sospensioni si legga la faq “Cosa devo fare in caso di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa) per uno o più dipendenti?”.
L'art. 17 del Testo unico sulla maternità e la paternità (Dlgs 151 del 2001) prevede l'estensione dell'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, in presenza di gravi complicanze o qualora le condizioni ambientali o di lavoro possano essere pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. Trattandosi pertanto di un periodo di astensione obbligatoria, il contributo al Fondo è dovuto.
Il mese contributivo non può essere frazionato e, pertanto, il contributo mensile del mese di cessazione va versato per intero indipendentemente dal giorno in cui la cessazione stessa ha luogo.
Il Regolamento del Fondo Est (art. 4.2) prevede che il contributo relativo al mese di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato debba essere pagato interamente.
Come previsto dal Regolamento (art. 4.2), nel caso di lavoratore part time, che completi l’orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e/o lavoratore - nel caso di aziende del Terziario, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi o Settore socio-sanitario -, verserà il 100% della contribuzione. Annualmente le aziende potranno richiedere al Fondo, ognuna per la propria quota parte, il conguaglio delle somme versate in eccesso, che verranno inserite sotto forma di credito nel Salvadanaio delle aziende (per la funzione del Salvadanaio si rimanda al Manuale Gestori vol. 3 – Partitario), dopo che gli Uffici avranno verificato la regolarità contributiva di entrambe le aziende, utilizzando l'apposito modulo.
Si specifica che nel caso di aziende del Terziario, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi o Settore socio-sanitario, dove vi è il pagamento del contributo da parte del lavoratore, la richiesta di rimborso per le aziende dovrà essere accompagnata obbligatoriamente da quella del lavoratore per poter essere evasa. In caso contrario non sarà presa in considerazione.
Per maggiori dettagli si veda la circolare n. 4/16 del 10 novembre 2016 oppure contattare il referente dell’Ufficio Contributi o inviare una mail a contributi@fondoest.it
Anche il lavoratore può richiedere la restituzione della propria quota parte, previo accertamento della regolarità contributiva. Queste somme verranno restituite tramite storno bancario direttamente al dipendente, utilizzando l'apposito modulo.
Va richiesto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i contributi (es. per l’anno 2022 la scadenza è il 30 giugno 2023), pena la decadenza.
Sì, il contributo ordinario versato dal datore di lavoro, così come il contributo del lavoratore, nei contratti previsti, va segnalato nella busta paga.
Le prestazioni di assistenza sanitaria sono erogate per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario” (es. gennaio 2017, la copertura assicurativa parte dal 1° luglio 2017), salvo specifica deliberazione del Fondo stesso.
Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2017, per i lavoratori assunti, iscritti o re-iscritti al Fondo dopo tale data, il diritto alle prestazioni è stato anticipato di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario” (es. gennaio 2023, la copertura assicurativa parte dal 1° aprile 2023).
Il Regolamento del Fondo (art. 5) stabilisce che il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall’azienda o dal lavoratore, per i casi di versamento volontario previsti dall’art. 3 del Regolamento.
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). Le quote sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti. Per dettaglio si rimanda alla sezione Pagamento dei contributi.
Fatta eccezione per il contributo a carico del dipendente previsto dai contratti del Terziario, Dmo, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi e Settore socio-sanitario (€ 2,00 mensili), tutti i restanti contributi, ovvero ordinario e una tantum, sono interamente a carico dell’azienda.
Il contributo di solidarietà del 10% deve essere versato sia sul contributo ordinario (al netto del contributo mensile a carico del dipendente) che sulla quota Una Tantum.
Per pagare i contributi di un’azienda, i gestori possono avviare la procedura guidata dalla scheda Pagamenti azienda, o dalla scheda Dettagli pagamenti azienda, con le seguenti modalità:
- carta di credito;
- emettendo un MAV;
- stampando l'esemplificativo F24.
Quelle elencate sono le uniche modalità che saranno accettate in Co.Re. per saldare un dovuto e permetteranno una più rapida riconciliazione dei pagamenti.
Il sistema Co.Re. mette a disposizione molteplici funzionalità per comunicare la lista dipendenti per la generazione del dovuto, agevolando così l’operatività dei gestori.
La tabella che segue elenca le funzionalità.
FUNZIONE |
DESCRIZIONE |
Genera denuncia manuale |
Con questa funzione vanno definiti azienda, periodo e causale. L’elenco dei dipendenti va scelto manualmente dall’elenco dipendenti dell’azienda o vengono censiti contestualmente, con un limite a 50 dipendenti. |
Genera denuncia da XML |
Questa funzione consente di caricare i file XML generati dai software paghe. |
Genera denuncia da Excel |
Con questa funzione vanno definiti azienda, periodo e causale. L’elenco dei dipendenti e relativi dati di denuncia vengono caricati tramite un file excel (il template excel da compilare viene fornito dal sistema Co.Re. – non può essere utilizzato un generrico file excel) |
Clona lista |
Con questa funzione, si prende come riferimento una lista di origine, vanno definiti periodo e causale. L’elenco dei dipendenti è lo stesso della lista di origine. I dati dei dipendenti vengono determinati dai rapporti di dipendenza, qualora un dipendente risultasse non ancora assunto viene escluso dalla lista. |
Genera denuncia dai rapporti di dipendenza |
Con questa funzione vanno definiti azienda, periodo e causale. L’elenco dei dipendenti e i dati di denuncia vengono determinati dai rapporti di dipendenza. |
Genera denuncia (da selezione dipendenti) |
Con questa funzione, si prendono come riferimento dei dipendenti pre-selezionati, vanno definiti periodo e causale. L’elenco dei dipendenti è quello selezionato. I dati dei dipendenti vengono determinati dai rapporti di dipendenza, qualora un dipendente risultasse non ancora assunto viene escluso dalla lista. |
I contributi versati a Fondo Est sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi ma soggette a un contributo del 10% a carico del datore di lavoro.
l contratti collettivi nazionali di lavoro non fanno alcuna distinzione fra part time orizzontale, verticale o misto ed onde evitare un’ingiustificata disparità di trattamento, il contributo a Fondo Est è dovuto per tutto l’anno, sia per i mesi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, sia per i mesi non lavorati.