Obbligatorietà dei versamenti
- TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
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- SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO E CURE POST-INTENSIVE
Fra le sentenze “di merito” di una certa rilevanza si ricordano:
Sentenza del 15 gennaio 2013
Il giudice del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, ha condannato l’azienda al pagamento delle prestazioni sanitarie a cui la dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stata iscritta a Fondo Est, in quanto «le quote e i contributi fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore», riconducendo l’art. 95 del CCNL Terziario alla parte economico/normativa e non a quella obbligatoria. Il disposto dell’art. 95 rientra, infatti, tra le parti del CCNL vincolanti anche per i datori di lavoro che, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano di fatto applicato detto contratto collettivo di lavoro.
Sentenza del 3 giugno 2015
Il giudice di Torino, sezione Lavoro, ha riconosciuto che l’azienda è vincolata all’applicazione integrale del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo, ha stabilito il diritto delle ricorrenti ad essere iscritte al Fondo Est ed ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese sostenute per gli accertamenti diagnostici e per i ticket che sarebbero stati rimborsati da Fondo Est in quanto rientranti nel proprio Piano Sanitario.
Sentenza del 14 aprile 2018
Il giudice di Verona, sezione Lavoro, ha riconosciuto che l’obbligo di provvedere alla contribuzione del finanziamento del Fondo grava su tutti i datori di lavoro che applichino di fatto la parte normativa-retributiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo, anche se non iscritti alle organizzazioni contraenti. Pertanto, il giudice ha condannato l’azienda ad iscrivere i ricorrenti al Fondo Est e a versare le quote previste con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro, condannandola, inoltre, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.
Cass. 22 luglio 1992 n.8842 “La costituzione e il funzionamento della Cassa CIALA costituiscono un obbligo incombente necessariamente sulle associazioni sindacali (e ad esse non possono surrogarsi le parti del rapporto di lavoro). Ma una volta che la Cassa sia stata costituita, sorge l'obbligo a carico del datore di lavoro e del lavoratore di provvedere al versamento dei relativi contributi, perché tale versamento serve ad attuare la parte normativa del contratto collettivo, che impone l'integrazione del trattamento economico previsto dalla legge in caso di malattia o infortunio. E poiché di tale versamento si trattava nella specie, non veniva in discussione la parte obbligatoria del contratto collettivo, già attuata nella provincia di Foggia da parte delle associazioni sindacali stipulanti, ma la parte normativa”. (Conformi anche Cassazione n. 9145/92 e n. 8576/92).
Cass.88/3712 “I contratti collettivi post-corporativi … benché - di per sé - non vincolino i non iscritti alle associazioni stipulanti, non sono per i medesimi privi di rilievo, potendo la relativa disciplina in tema di trattamento economico essere utilizzata dal giudice ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai sensi dell’art. 36 cost ad un lavoratore a cui detta contrattazione collettiva non sia direttamente applicabile” cfr ancheCass.89/1486; Cass.90/3687.
Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria garantite da Fondo Est tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti ai quali si applicano i C.C.N.L. di cui alla FAQ n° 1.
La questione è regolamentata, in primis, dall’art. 2069 c.c. che in tema di efficacia del contratto collettivo, recita “… il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti”.
La costante giurisprudenza ha, in particolare, precisato, non solo, che “…la contrattazione collettiva di diritto comune, ... ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti” ma anche che detta efficacia vincolante si estende altresì a “coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione ...” Cassazione civile, sez. lav., 05 maggio 2004, n. 8565.
L’adesione a un CCNL può, infatti, avvenire in modo esplicito (ad esempio ove nella lettera di assunzione sia presente una frase simile a “il rapporto di lavoro viene regolamentato ex CCNL Commercio”) o implicito attraverso la concreta applicazione di una pluralità di istituti tipici di uno specifico CCNL.
A riguardo si richiama: Cassazione civile, sez. lav., 06 agosto 2003, n. 11875 “I contratti collettivi di lavoro … si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, …”. Cfr anche Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 1999, n. 4070 e Cassazione civile, Sez. Un., 26 marzo 1997, n. 2665 e Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 1997, n. 10523.
La possibilità di modifiche ai CCNL è regolamentata dagli art.li 2077 e 2113 c.c.. L’art. 2077 c.c. prevede che “le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”. (Secondo Cass. 80/5156 e Cass. 66/2274 le norme contenute nell’art. 2077 c.c. sono espressamente applicabili anche ai contratti collettivi previsti dal vigente ordinamento).
Il citato art. 2077 c.c. deve, in ogni caso, trovare applicazione con il combinato disposto dell’art. 2113 c.c. il quale prevede “la nullità delle rinunce o transazioni che abbiano ad oggetto disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi”. Le disposizioni dei CCNL, in particolare, sono derogabili solo ove i CCNL stessi lo prevedano espressamente. Non è, quindi, possibile applicare un CCNL che preveda i versamenti a Fondo EST senza la conseguente adesione al Fondo e ciò in quanto, anche ove fosse diversamente previsto dalla contrattazione individuale troverebbe, comunque, applicazione il principio che statuisce la nullità delle rinunce riguardanti le parti inderogabili di un CCNL.
Il mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti per ciascun dipendente determina la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e l’azienda che non versa con regolarità i contributi, potrà, pertanto, essere chiamata in causa dal proprio dipendente per ottenere il risarcimento del danno allo stesso arrecato per non aver potuto godere delle prestazioni assicurative offerte da Fondo EST.